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Crac Asa, i giudici bocciano Ambrosini

La Corte d'Appello di Torino annulla il lodo con cui il commissario chiedeva ai Comuni del Canavese soci di ripianare il rosso della società pubblica. Dovranno essere rifondate solo le perdite fino al 2010 - LEGGI LA SENTENZA

Hanno temuto di finire in bancarotta, ma ora grazie alla sentenza della Corte d’Appello di Torino, i Comuni un tempo soci del consorzio Asa di Castellamonte (la multiutility pubblica che gestiva la raccolta rifiuti, l’acquedotto, ma anche servizi di sicurezza, movimento terra e persino case di riposo e un distributore di carburante nell’area del Canavese) possono tirare un sospiro di sollievo. Non saranno loro a dover ripianare le perdite dell’azienda finita gambe all’aria sotto una montagna di debiti (LEGGI LA SENTENZA). Annullato il lodo con il quale il commissario Stefano Ambrosini aveva fatto ricadere sui soci pubblici l’onere di ricapitalizzare la società, facendo leva su una clausola dello Statuto secondo cui Comuni e Comunità Montane “si impegnano a ripianare eventuali debiti dell’azienda pubblica”. In un primo tempo il conto è di 37 milioni, ma con il passare degli anni si sommano a tale cifra le perdite accumulate dalla gestione commissariale fino ad arrivare a una cifra monstre che secondo i sindaci supera i 100 milioni di euro.

Un salasso che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose sui municipi coinvolti, che infatti hanno intrapreso una battaglia legale conclusa al momento con una parziale vittoria. A salvare i Comuni è stato il decreto legge 78 del 2010 (art. 6 comma 19) secondo il quale i comuni soci “non possono (…) effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di  credito,  né  rilasciare  garanzie  a  favore   delle   società partecipate non quotate che  abbiano  registrato,  per  tre  esercizi consecutivi, perdite  di  esercizio  ovvero  che  abbiano  utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”.

“Il principio a cui ci siamo ispirati – afferma l’avvocato Roberto Cavallo Perin – è quello secondo cui non può essere la fiscalità generale a coprire eventuali perdite di società in rosso, poiché si configurerebbe come un aiuto pubblico alle imprese”. Dunque, nonostante le responsabilità dimostrate negli anni dalla stragrande maggioranza dei Comuni (sia nel loro ruolo di soci sia in quello di clienti spesso morosi dell’Asa) non spetterà a loro occuparsi delle perdite accumulate dall’azienda. “È stata dimostrata la fondatezza dei presupposti su cui si basava il nostro ricorso” esulta l’avvocato Stefano Cresta. Ma i sindaci non usciranno indenni da questo procedimento, poiché dovranno comunque farsi carico delle pendenze presenti per i due anni precedenti al 31 maggio 2010, giorno in cui è entrata in vigore la legge grazie alla quale hanno evitato l’esborso. A questo proposito i giudici della Corte d’Appello hanno disposto una perizia per stabilire l’ammontare delle perdite a quella data, circoscrivendo la parte spettante ai Comuni alle sole attività di utilità pubblica (gestione rifiuti e acquedotto) e non certo quelle collaterali. “Ho sempre contestato l’esito dell’arbitrato – afferma il sindaco di Rivara Gianluca Quarelli -. Sono contento che questa sentenza mi dia ragione”. 

Intanto l'Asa è stata spacchettata e rivenduta (la gestione dell'acquedotto a Smat, l'energia a Iren, i rifiuti alla Teknoservice e così via). I suoi dipendenti in gran parte ricollocati. Mentre la Procura ha aperto un'inchiesta penale su eventuali responsabilità degli amministratori che l'hanno guidata negli ultimi anni prima del commissariamento.

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