Torino-Ceres, procedure rispettate

I criteri di valutazione individuati sono stati redatti attenendosi alle prescrizioni Cipe. Il progetto definitivo varato da Gtt non prevedeva un tunnel in corso Grosseto. Fisiologico un ricorso al Tar per un appalto così importante

Spiace, per l’ennesima volta, dover rilevare come le informazioni apparse nei giorni scorsi su alcuni organi di informazione non rappresentino la realtà. È doveroso, infatti, precisare come ad SCR, istituita nel 2008 e subentrata all’Agenzia Regionale delle Strade - ARES Piemonte, siano state affidate 46 opere stradali di cui alla programmazione 2002. Di detti interventi, 11 sono stati gestiti direttamente dalle Province, in forza di convenzioni sottoscritte in anni precedenti alla costituzione di SCR, limitando il ruolo della Società all’alta sorveglianza. Delle restanti 35 opere, soltanto 16 erano interamente finanziate e di queste 14 risultano realizzate e aperte al traffico e 2 oggi in fase avanzata di cantiere. 
 
Con riferimento al collegamento ferroviario “Torino Ceres” si evidenzia come solo nel 2012 SCR sia stata individuata quale Stazione Appaltante e come la procedura di gara, molto complessa, sia stata gestita con efficacia ed in “tempi record”, come facilmente verificabile da osservatori attenti ed a conoscenza della normativa pubblica e delle “performance” medie di altre stazioni appaltanti in progetti analoghi. Più nel dettaglio, e con riferimento alla procedura di gara di cui trattasi, si precisa – per gli osservatori poco attenti e si direbbe anche superficiali - che i criteri di valutazione individuati sono stati redatti attenendosi alle prescrizioni CIPE contenute nella Delibera di approvazione del Progetto Definitivo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 120 del 24.5.2013. 
 
Fermo restando che la ponderazione del punteggio tecnico ed economico è di esclusiva competenza della Stazione Appaltante, SCR ha operato nel pieno rispetto del disposto di cui all’art. 120 del “Regolamento attuativo del Codice degli Appalti” che prescrive che per l’aggiudicazione di un appalto integrato, come nel caso di specie, all’offerta tecnica siano da attribuirsi non meno di 65 punti. Occorre, inoltre, segnalare che il Progetto Definitivo posto a base di gara, redatto da GTT ed approvato da tutti i soggetti competenti, non prevedeva la realizzazione di un sottopasso lungo corso Grosseto.
 
SCR, in sede di valutazione delle offerte, nella sua veste di stazione appaltante, non avrebbe potuto accettare tale proposta progettuale da parte dei concorrenti poiché la stessa si sarebbe configurata come una modifica sostanziale rispetto a quanto approvato e finanziato; ciò avrebbe comportato necessariamente la riattivazione di un nuovo iter approvativo da parte del CIPE e degli altri soggetti coinvolti, con evidenti ripercussioni sui tempi del procedimento e mettendo a rischio il finanziamento dell’opera. Quanto sopra è stato espressamente indicato nella documentazione di gara e, su esplicita richiesta di uno dei concorrenti, ribadito con chiarimento n. 5 del 11.11.2013. Si rammenta, infine, che SCR ha proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento con provvedimento del 14.03.2013 e, dunque, in data antecedente alla pubblicazione del Bando di Gara al fine di ottemperare a quanto prescritto dall’art. 10 del Codice degli Appalti. 
 
Quanto al ricorso presentato al TAR, si ritiene che sia del tutto fisiologico che per un appalto di simile rilevanza, anche in termini economici, il secondo classificato tenti la via giudiziaria al fine di ottenere l’aggiudicazione a proprio favore. SCR Piemonte, nel confermare che non si lascerà intimidire da valutazioni o commenti strumentali, superficiali e privi di ogni fondamento tecnico-giuridico esprime il proprio rammarico per non essere spesso messa in condizione di poter aiutare gli organi di stampa a rappresentare correttamente i fatti e, nell’auspicio di essere interpellata, rimane a disposizione per ogni chiarimento ulteriormente necessario, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Non ci si può infine esimere dall’esprimere preoccupazione per aver appreso dai giornali che soggetti estranei alla procedura di gara possano conoscere così nel dettaglio le offerte presentate dai diversi concorrenti. 

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