Regolare il contratto al prof

Egregio Direttore,
in merito alla notizia apparsa sul numero de “Lo Spiffero” del 13 febbraio 2019, articolo intitolato “Questione di diritto (privato)”, l’Università del Piemonte Orientale ha ritenuto di ricostruire l’iter documentale relativo al contratto di insegnamento di Diritto Privato e di Famiglia nel corso di laurea in Servizio Sociale della sede distaccata di Asti e, a seguito di tale verifica, è emerso che:

- l’insegnamento è stato sempre bandito regolarmente;

- quando il Dipartimento ha deciso di non bandire ma di rinnovare l’incarico, i rinnovi sono stati fatti sempre per un numero di anni conforme ai limiti di legge, sia per quell’insegnamento come per altri;

- l’interessato, citato dall’articolo, è quasi sempre stato l’unico candidato a presentare domanda e dalla verifica documentale risulta essere stato in possesso dei requisiti previsti, ogni volta, dal bando. Si esclude quindi, con certezza, la possibilità che vi sia stato alcun illecito procedurale nell’attribuzione di detto contratto».

La notizia apparsa sulla Vostra Testata, in merito a tale ipotesi, è destituita di fondamento e lesiva della dignità e della buona reputazione dell’Ateneo.

*Gian Carlo Avanzi, Rettore Università Piemonte Orientale

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Illustre Rettore,
prendiamo atto della sua replica ma ci permettiamo di sottolineare alcune inesattezze in essa contenute. Innanzitutto, secondo la legge 244/2007 e, in particolare, l’articolo 3 comma 76  “gli incarichi devono essere assegnati a studiosi che abbiano una particolare comprovata specializzazione universitaria”. È il caso del professore in questione, il dottor Mauro Remotti, funzionario della Provincia di Torino con un cursus accademico fermo alla laurea in Giurisprudenza?

Inoltre, il Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica (D.R. rep. 287/2008) stabilisce che il rinnovo degli incarichi possa avvenire per un massimo di sei anni (peraltro in apparente deroga della legge Gelmini che all’articolo 23, comma 1 stabilisce il tetto massimo in cinque anni). Secondo quanto risulta dal curriculum del dott. Remotti, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale internet dell’Università, il dottor Remotti è docente a contratto di Diritto Privato (Corso di studi in Servizio Sociale) dal 2001 a oggi, pur essendo cambiato il dipartimento in cui ha esercitato tra il 2008 e il 2009.

Infine, riguardo al fatto che il docente attualmente titolare del corso a contratto sia stato "quasi sempre" l’unico candidato al concorso, possiamo solo dire che dall’unico verbale di conferimento dell’insegnamento reperibile online (risalente al 2017) è possibile evincere che di candidato ve ne sia stato almeno un altro, ma che una commissione composta da soli sociologi (senza alcun giurista) abbia ritenuto di dover attribuire l’insegnamento per il principio della continuità didattica a un funzionario provinciale senza alcuna comprovata specializzazione universitaria (al di là della laurea) e non a un giurista di più fresca preparazione, in quel momento dottorando di ricerca. (bb)

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