Le storture del sistema giudiziario

Dopo le pubblicazioni delle intercettazioni telefoniche dell’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, già consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, dottor Luca Palamara, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (Movimento 5 Stelle) ha intenzione di proporre una sua riforma della Giustizia che contempli una modifica delle norme di nomina dei consiglieri del Csm sostanzialmente focalizzata sulla non eleggibilità dei consiglieri laici (8 di nomina politica su un totale di 27) e sulla nomina per sorteggio di tutti i componenti.

Tale riforma, secondo il ministro, è tesa a “estirpare collusioni” tra politica e magistratura, collusioni che sarebbero, sempre secondo il ministro, causa della nostra “malagiustizia”. Per poterci fare un’idea di quale tipo di riforma abbia realmente bisogno la nostra Repubblica di seguito propongo alcuni approfondimenti sul tema. In Italia non c’è la separazione delle carriere tra magistrati requirenti (pubblici ministeri) e magistrati giudicanti (giudici), infatti sono entrambi “magistrati” e come tali riferiscono al Consiglio Superiore della Magistratura, organo costituzionale di “autogoverno” della magistratura stessa

In Europa, ad esempio nell’ambito della magistratura francese, è radicalmente differenziato lo status giuridico dei magistrats du siége, che svolgono le funzioni di giudice, da quello dei magistrats du parquet che svolgono quelle di pubblico ministero. La Costituzione francese del 1958, della V Repubblica, riserva (art. 66) soltanto ai magistrats du siége (Giudici) la garanzia dell'indipendenza e dell'inamovibilità, mentre sottopone i magistrats du parquet (Pubblici Ministeri) alla dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, in particolare dal Ministero della Giustizia.

In Italia, a differenza della maggior parte degli altri paesi, esiste inoltre il principio “dell’obbligatorietà dell’azione penale”, sancito dall’art. 112 della Costituzione che recita: “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”. Ma che cos’è l’azione penale? L’azione penale è la richiesta che il pubblico ministero fa al giudice affinché l’autore del reato possa essere punito in quanto responsabile. Il pubblico ministero è l’unico soggetto incaricato ad esercitarla. L’avvio dell’azione penale non è soggetto alla scelta discrezionale del pubblico ministero. Questi, in base all’art. 335 c.p.p., “iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa…”. È con questa azione che si dà inizio alla fase delle “indagini preliminari”. Il pm, personalmente o tramite la polizia giudiziaria (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato) effettua le ricerche utili a valutare con più precisione l’attendibilità o meno della notizia di reato. Le indagini preliminari si concludono quindi o con l’esercizio dell’azione penale (art. 405 c.p.p.), se il pm ritiene fondata la notizia di reato a seguito delle indagini, o con la presentazione al giudice per le indagini preliminari (gip) della richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.), nel caso in cui il pm ritenga non attendibile la situazione o non abbia acquisito, nel corso delle indagini, elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio.

Dal momento in cui il pm esercita l’azione penale, il soggetto nei cui confronti sono state svolte le indagini (l’indagato) diventa imputato nel processo penale. Si apre così la fase strettamente processuale. Le finalità dell’azione penale sono di garantire l’indipendenza del pubblico ministero da qualunque altro potere e, soprattutto, di garantire l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 1991). Purtroppo, però, la prassi applicativa ha evidenziato una “frattura” tra teoria e pratica attuativa. Spesso il carico di lavoro eccessivo delle Procure e lo scarso numero di risorse hanno reso impossibile la reale operatività (come stabilito dall'art. 112 della Costituzione) dell’obbligatorietà dell’azione penale, e il pm (pubblica accusa) si trova costretto a selezionare i procedimenti ai quali dare priorità. L’inevitabile conseguenza è che spesso i procedimenti accantonati giungono alla prescrizione già durante la fase di indagine (dall’analisi dei dati forniti dal Ministero della Giustizia si ha la conferma che circa il 60% delle prescrizioni maturano durante le fasi di indagine preliminare). I criteri di priorità nella selezione dei procedimenti non sono né tassativi né legalizzati ma lasciati all’arbitrio del singolo pm o della singola Procura così contraddicendo il principio di obbligatorietà dell’azione penale. Questa modus operandi dà al pm un enorme “potere discrezionale” sulla vita dei cittadini che di fatto non sono più tutelati secondo il principio costituzionale “della uguaglianza di fronte alla legge”.

La situazione attuale risulta ormai assurda ed insostenibile a causa della incertezza e della discrezionalità che avvolgono la fase iniziale dell’esercizio dell’azione penale. Il rischio concreto è la strumentalizzazione e la disparità di trattamento tra le varie Procure o addirittura all’interno della singola Procura. Queste sono disfunzioni che penalizzano il buon funzionamento della Giustizia e mortificano le aspettative ed i diritti delle parti, creando un clima di sfiducia diffusa. L’obbligatorietà dell’azione penale è inoltre diventata l’alibi per alcune imputazioni avventate contestate da alcune Procure, il presunto “atto dovuto” con cui si giustificano alcune iscrizioni nel registro degli indagati. Prassi stigmatizzata anche da una circolare (la N. 3225/17, datata 2 ottobre 2017) del Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Roma, il dottor Giuseppe Pignatone. Nella teoria ci si può permettere di perseguire sempre e solo il “meglio” ma nella pratica spesso il “meglio è nemico del bene”.

Il nostro Paese è, dal punto di vista della “bellezza” e “completezza” delle sue leggi, senza pari, abbiamo circa 150.000 leggi in vigore contro le circa 7.000 della Francia, 5.500 della Germania e 3.000 del Regno Unito. Abbiamo maturato, e lascio agli storici spiegarci il perché, una tendenza a stabilire e controllare con le leggi (fino ai minimi dettagli) il comportamento dei cittadini, con il risultato di generare drammatiche “diseguaglianze” perché quando si vuole “educare” i comportamenti del popolo solo a suon di leggi e non attraverso processi educativi di crescita collettiva della coscienza civica e l’esempio dello Stato, il risultato non può che essere quello di una sfiducia dei cittadini sulle Istituzioni, magistratura compresa. Tacito negli Annales, nel 120 d.c., enunciava che “Corruptissima re publica plurimae leges“, ossia che “le leggi sono moltissime quando lo Stato è corrotto“.

print_icon