Torino rivede i fantasmi: deve pagare 150 milioni per i derivati
Davide Depascale 18:01 Giovedì 02 Luglio 2026L'Alta Corte inglese rigetta gli argomenti del Comune contro Dexia sui contratti swap del 2001-2006. Brutte notizie per le casse della città: con un tale precedente, per Lo Russo l'unica soluzione sembra essere la trattativa stragiudiziale. Un incubo ultra ventennale
La battaglia legale tra il Comune di Torino e gli istituti bancari sui derivati si arricchisce di un nuovo capitolo, e la città rivede i fantasmi di un passato che sembra non volersene andare. Oltre alla vertenza italiana c’è un secondo fronte, a Londra, che nelle scorse settimane ha prodotto un verdetto pesante per Palazzo Civico. L’Alta Corte di Giustizia inglese (Business and Property Courts, Financial List), con sentenza promulgata dal giudice Andrew Baker lo scorso 18 giugno, ha accolto quasi integralmente le richieste di Dexia in una causa parallela a quella promossa dal Comune in Italia, dichiarando validi i contratti derivati contestati da Palazzo civico e respingendo uno per uno gli argomenti con cui Torino ne chiede l’annullamento.
La causa italiana
Ma facciamo un passo indietro. Il 18 giugno 2024 il sindaco Stefano Lo Russo ha citato in giudizio Dexia, insieme a Jp Morgan e Intesa Sanpaolo, davanti al Tribunale di Torino, contestando sei contratti derivati sottoscritti tra il 2006 e il 2007 (due per istituto), legati al debito contratto dal Comune con l’emissione dei Boc (Buoni Obbligazionari Comunali) per finanziare tra le altre cose le opere delle Olimpiadi invernali del 2006.
Un’azione che puntava a recuperare i flussi netti già versati agli istituti – oltre 180 milioni di euro – e a evitare ulteriori esborsi stimati fino a 50 milioni fino alla scadenza dei contratti nel 2030. Il Comune sostiene che i derivati siano nulli, per tre motivi: mancata esplicitazione dei costi impliciti e degli scenari probabilistici, natura speculativa e difetto di autorizzazione, essendo stati approvati dalla sola Giunta anziché dal Consiglio comunale.
La risposta di Dexia a Londra
I contratti contestati assegnavano tuttavia in via esclusiva la giurisdizione ai tribunali inglesi. Sulla base di questa clausola, Dexia ha avviato nell’ottobre 2024 un procedimento parallelo a Londra, chiedendo una serie di dichiarazioni a tutela della propria posizione nella causa italiana. Nel luglio 2025 era già stata emessa una sentenza sommaria, in assenza del Comune, che dichiarava la competenza esclusiva inglese e l’avvio della causa italiana in violazione della clausola contrattuale, condannando Torino a un primo acconto sulle spese di 196.250 sterline.
Il Comune non si è costituito nemmeno nella fase di merito, conclusasi con l’udienza del 3-4 giugno 2026. Il giudice Baker, ripercorrendo lo scambio di corrispondenza tra le parti, ha definito quella di Torino “una scelta tattica consapevole” di non contestare il procedimento inglese, puntando tutto sulla causa italiana, al momento sospesa in attesa che la Cassazione si pronunci sulla propria competenza.
Tesi respinte
Nel merito, il giudice ha smontato punto per punto l’impianto difensivo del team legale di Palazzo Civico. Sui contratti non ha ravvisato alcuna natura speculativa, poiché nozionale, scadenza e flussi di cassa corrispondevano esattamente al debito sottostante dei Boc. Ha escluso che costituissero indebitamento ulteriore ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, non avendo né modificato né estinto il debito principale. Ha ritenuto i contratti regolarmente autorizzati dal Consiglio comunale con le delibere del 2001, del 2003 e del 2006, comunque ratificati da oltre vent’anni di pagamenti e di rendicontazioni di bilancio senza contestazioni.
Ha anche negato l’esistenza di un rapporto di consulenza tra Torino e il consorzio finanziario Crediop, poi confluito in Dexia, che potesse fondare una responsabilità per omessa informativa. Ha riconosciuto al Comune lo status di investitore professionale ai sensi della normativa Consob, circostanza che esclude l'applicabilità di alcuni degli obblighi informativi invocati nella causa italiana. E ha giudicato comunque prescritte le presunte violazioni degli obblighi di trasparenza su mark-to-market iniziale, costi impliciti e scenari probabilistici, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla sottoscrizione dei contratti.
Il giudice ha poi respinto la richiesta di Dexia di una dichiarazione formale sul diritto al risarcimento danni, non essendo stata proposta un’autonoma domanda risarcitoria nel procedimento inglese, ma ha confermato il diritto dell’istituto franco-belga a essere manlevato dalle spese legali sostenute in Italia e in Inghilterra, quale conseguenza dell’inadempimento della clausola di giurisdizione esclusiva da parte del Comune.
La via della trattativa
La pronuncia londinese non produce effetti diretti sul procedimento italiano, che resta sospeso in attesa che la Cassazione si esprima sulla competenza giurisdizionale, ma ne indebolisce sensibilmente le premesse: le motivazioni della Corte inglese – in linea con analoghe pronunce sfavorevoli agli enti locali in casi simili – montano uno per uno gli argomenti su cui si fonda l’azione promossa dal Comune, e pesano già oggi come precedente sfavorevole se la causa italiana dovesse riprendere nel merito.
In questo scenario, la strada giudiziaria appare sempre più in salita per il Comune, che rischia di continuare ad accumulare spese legali in due giurisdizioni senza reali prospettive di successo nel merito. L’alternativa è quella già esplorata in passato dalla Regione Piemonte nei suoi contenziosi sulla questione derivati: la via negoziale, con una transazione che eviti il rischio di un ulteriore aggravio di costi legali e permetta di chiudere la partita senza attendere gli esiti, tutt’altro che scontati, della giustizia italiana e di quella inglese. Una soluzione che il Comune non ha finora percorso, ma che la sentenza di Londra rende ora più difficile da rinviare ulteriormente.


