GIUSTIZIA

Scarcerato dopo le molestie, cosa dice davvero il Gip di Torino

L'ordinanza smonta il caso del "mi dispiace": il fermo cade perché non c'è concreto pericolo di fuga. Resta odioso il gesto compiuto, per di più su una tredicenne. Il vero punto debole è un altro: basta l'obbligo di firma se lo stesso giudice teme che possa rifarlo?

La scarcerazione del bengalese accusato di violenza sessuale su una tredicenne scatena la politica: Meloni attacca, Nordio manda gli ispettori e sui social dilaga la rabbia. Ma la lettura dell’ordinanza racconta una storia assai meno semplice del “si è detto dispiaciuto ed è tornato libero”. Il giudice considera solidi gli indizi e riconosce il rischio di reiterazione, ma distingue tra legittimità del fermo e necessità del carcere. Una decisione discutibile, soprattutto sulla misura cautelare. Ma dentro le regole del codice.

È bastata una parola, “resipiscenza”, per trasformare quattro pagine di ordinanza in un caso nazionale. Un cittadino bengalese di 42 anni accusato di violenza sessuale su una ragazzina di tredici anni in un minimarket di Torino, circa due giorni trascorsi in carcere e poi nuovamente libero, con l’obbligo quotidiano di presentarsi alla polizia giudiziaria.

La sintesi che ha incendiato social e politica è stata immediata: ha molestato una tredicenne, ha detto di essere dispiaciuto e il giudice lo ha scarcerato. È comprensibile che una vicenda del genere provochi indignazione. Ma, letta l’ordinanza del Gip, quella ricostruzione risulta quantomeno incompleta. Perché mette insieme due decisioni giuridicamente diverse – la mancata convalida del fermo e la scelta della misura cautelare – e soprattutto trasforma uno degli elementi considerati dal giudice nella ragione unica della liberazione. Il provvedimento può essere criticato. Ma per farlo bisogna partire da ciò che il Gip ha effettivamente scritto e, prima ancora, da ciò che è materialmente accaduto.

Il palpeggiamento nel minimarket

I fatti risalgono al 28 agosto. Alle 14.35 gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico raggiungono un’abitazione nel quartiere Madonna di Campagna. La madre racconta che la figlia tredicenne è tornata sconvolta dopo quanto accaduto in un minimarket di via Breglio. La ragazza riferisce di essere entrata nel negozio per acquistare dei succhi di frutta. Il dipendente le offre una bevanda, le chiede se sia fidanzata, la abbraccia e le domanda quanti anni abbia. Lei risponde tredici. Lui replica: “Molto giovane”.

Secondo il racconto della minore riportato nell’ordinanza, successivamente l’uomo la abbraccia nuovamente e le palpa per tre volte il seno. È questa, esattamente, la condotta sulla quale si fonda l’accusa di violenza sessuale: non uno stupro, come qualche ricostruzione potrebbe indurre a immaginare, ma il palpeggiamento del seno della tredicenne. La ragazza si allontana velocemente dal negozio. Racconta di essersi sentita disgustata, con nausea e paura, e chiama la madre.

Gli agenti raggiungono il minimarket e identificano il quarantaduenne. Le telecamere interne diventano subito decisive. È lo stesso indagato a collaborare al recupero delle credenziali necessarie per visionarle. E le immagini, secondo il Gip, confermano il nucleo centrale del racconto: nelle registrazioni si vede l’uomo palpare il seno della giovane, che subito dopo si allontana rapidamente dal locale.

Un’altra donna pochi minuti prima

C’è di più. Riavvolgendo le registrazioni, gli investigatori scoprono che poco prima una donna di circa quarant’anni era entrata nel negozio per acquistare generi alimentari e sarebbe stata ripetutamente avvicinata e palpeggiata ai glutei dallo stesso uomo. Un elemento destinato ad avere un peso notevole nella valutazione cautelare.

La Procura dispone il fermo e il pm Paolo Cappelli ne chiede la convalida insieme alla custodia cautelare in carcere. Il Gip arriva però a conclusioni diverse: non convalida il fermo e applica l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagato viene quindi rimesso in libertà.

Per il Gip l’accusa è solida

Su un punto non possono esserci equivoci: il Gip non minimizza ciò che sarebbe accaduto. Nell’ordinanza ritiene sussistenti i “gravi indizi di colpevolezza”. Considera le dichiarazioni della tredicenne intrinsecamente credibili, logiche, precise e non contraddittorie. E trova nelle immagini della videosorveglianza un riscontro oggettivo alla sua versione. Il giudice sottolinea inoltre che l’uomo avrebbe agito in modo repentino, abbracciando ripetutamente la ragazza e toccandole il seno, “approfittando della minore età della ragazza di cui era consapevole”.

Nessuna assoluzione, dunque. Nessuna negazione dell’accaduto e neppure una svalutazione della testimonianza della minore. Siamo naturalmente nella fase cautelare: la responsabilità penale dovrà essere accertata nel processo e l’indagato è, fino a una condanna definitiva, presunto innocente.

Perché il fermo non viene convalidato

È il primo punto sul quale si è concentrata l’indignazione. Ed è probabilmente quello giuridicamente meno sorprendente. Per il fermo previsto dall’articolo 384 del codice di procedura penale non basta che il reato contestato sia grave e neppure che esistano gravi indizi di colpevolezza. Occorre anche un fondato pericolo di fuga, ricavabile da elementi specifici e concreti.

La Procura aveva valorizzato tre circostanze: l’uomo era sprovvisto di una residenza ufficiale, dimorava in un appartamento non locato a suo nome ed era munito di un documento valido per l’espatrio. Per il Gip non basta.

Nell’ordinanza si osserva che non emergono comportamenti concreti dai quali ricavare l’intenzione dell’indagato di sottrarsi alla giustizia. In sostanza, non avere una residenza ufficiale e possedere un documento con il quale si può espatriare non significa, di per sé, prepararsi alla fuga. Di conseguenza, secondo il giudice, non sussistono i presupposti richiesti dall’articolo 384 e il fermo non può essere convalidato.

Un punto essenziale: questa decisione non ha nulla a che fare con il fatto che l’uomo si sia detto dispiaciuto.

Il vero nodo viene dopo

La mancata convalida del fermo non impedisce infatti al Gip di applicare una misura cautelare, compreso il carcere, qualora ne ricorrano i presupposti. Ed è qui che l’ordinanza contiene il passaggio più delicato. Il giudice ritiene esistente “un concreto ed attuale pericolo di commissione di reati della stessa specie”.

Non solo. Richiama proprio il comportamento documentato dalle telecamere nei confronti dell’altra donna pochi minuti prima. Una condotta che, pur ritenuta di minore consistenza, secondo il Gip evidenzia “la difficoltà dell’indagato a contenere i suoi impulsi”.

Sono probabilmente le parole più problematiche dell’intero provvedimento. Perché il giudice afferma contemporaneamente che esiste un rischio concreto e attuale di reiterazione e che l’uomo mostra difficoltà a controllare i propri impulsi. E tuttavia ritiene sufficiente una misura non custodiale.

La domanda, quindi, è legittima: se esiste un rischio concreto che possa rifarlo, basta andare una volta al giorno a firmare in commissariato? È questo il vero punto discutibile dell’ordinanza. Non il tormentone del “mi dispiace”.

Violenza sessuale, la legge distingue la gravità

C’è però un altro elemento quasi completamente scomparso dalla discussione. Il palpeggiamento del seno compiuto contro la volontà della vittima può integrare il delitto di violenza sessuale. E il fatto che la vittima abbia appena tredici anni rende la vicenda ancora più grave sul piano umano e sociale. Ma non tutte le condotte comprese dalla legge nella fattispecie della violenza sessuale hanno la medesima gravità concreta. Lo riconosce lo stesso articolo 609-bis del codice penale, che all’ultimo comma stabilisce che “nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. Una riduzione molto consistente, prevista proprio perché all’interno della stessa fattispecie possono ricadere comportamenti enormemente diversi per invasività e offensività.

Qui occorre essere altrettanto precisi: il Gip torinese non scrive nell’ordinanza che il fatto contestato rientri nell’ipotesi di “minore gravità” prevista dall’ultimo comma del 609-bis. Sarebbe dunque scorretto attribuirgli questa valutazione. Ma la concreta consistenza del fatto non può essere ignorata quando si decide quale misura cautelare applicare. Nel caso in esame, la violenza sessuale contestata consiste nel palpeggiamento del seno della tredicenne, secondo lei ripetuto tre volte, avvenuto dopo alcuni abbracci inizialmente accettati dalla ragazza. Dirlo non significa minimizzare. Significa descrivere esattamente il fatto e ricordare che il diritto penale gradua la risposta dello Stato anche in rapporto alla concreta offensività della condotta. E soprattutto che il carcere cautelare non è una pena anticipata.

Incensurato, collaborativo e “resipiscente”

È in questo quadro che va letta la parte dell’ordinanza diventata famosa. Il Gip considera innanzitutto l’incensuratezza dell’indagato. Poi il suo comportamento collaborativo: è stato lui ad attivarsi per consentire agli agenti di recuperare le credenziali necessarie per visionare le telecamere. Il giudice attribuisce inoltre rilievo all’“effetto deterrente cagionato dal trauma dell’arresto e dalla prima esperienza detentiva”.

Infine c’è la “resipiscenza”. Durante l’interrogatorio l’uomo dichiara di avere sbagliato, di non avere mai commesso reati, di essere molto dispiaciuto per l’accaduto e assicura che non succederà più. Il Gip ritiene che l’insieme di questi elementi consenta di fronteggiare il pericolo di reiterazione senza ricorrere al carcere e dispone l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Dunque è semplicemente falso ridurre l’ordinanza a: “ha detto che gli dispiaceva e il giudice lo ha liberato”. La resipiscenza è uno degli elementi valutati. Non è la causa della mancata convalida del fermo e non è neppure l’unico motivo per cui il Gip esclude il carcere.

Meloni attacca, Nordio manda gli ispettori

Tutte queste distinzioni sono state rapidamente travolte dalla reazione politica e dall’indignazione dilagata sui social. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato come, a suo giudizio, fino alla decisione del Gip la catena avesse funzionato: le forze dell’ordine erano intervenute rapidamente e la Procura aveva chiesto la misura più severa. Poi è arrivato il provvedimento del giudice. “Chi lo spiega a quella famiglia? Chi lo spiega a quel quartiere?”, ha chiesto la premier.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto l’invio degli ispettori al Tribunale di Torino, precisando tuttavia un punto: la decisione del Gip appartiene alla sfera dell’autonomia e indipendenza della magistratura, sulla quale il ministro non può interferire. L’iniziativa ministeriale punta ad acquisire gli elementi relativi al caso dopo l’allarme sociale suscitato dalla vicenda.

Le critiche hanno attraversato il centrodestra e sono arrivate anche dall’opposizione. A Torino Fratelli d’Italia ha manifestato contro la decisione e il caso è rapidamente diventato il terreno di uno scontro molto più ampio su sicurezza, immigrazione e giustizia.

L’“aggravante” bengalese

Perché c’è un altro elemento impossibile da ignorare: l’indagato è originario del Bangladesh. È un dato di cronaca ed è entrato inevitabilmente anche nella polemica politica. Ma non può diventare un criterio cautelare. Il Gip doveva stabilire se ricorressero i presupposti previsti dalla legge per il fermo e quale misura fosse adeguata al caso concreto. La nazionalità dell’indagato non costituisce un’aggravante.

Neppure il pericolo di fuga può essere desunto automaticamente dalla condizione di straniero. Ed è significativo che proprio su questo il Gip abbia respinto gli elementi indicati dalla Procura: documento valido per l’espatrio, residenza non formalizzata e appartamento non intestato non sono sufficienti, senza ulteriori circostanze concrete, a dimostrare l’intenzione di fuggire. Altrimenti uno straniero partirebbe, davanti alla giustizia cautelare, da una condizione diversa rispetto a un italiano.

Prima leggere, poi indignarsi

Resta una decisione che si può discutere. Anche severamente. La sua parte più vulnerabile è sotto gli occhi di tutti: il Gip riconosce gravi indizi di colpevolezza, prende atto di un altro comportamento sessualmente molesto avvenuto pochi minuti prima, ravvisa un concreto e attuale pericolo di reiterazione e parla espressamente della difficoltà dell’uomo a “contenere i suoi impulsi”. E, nonostante ciò, considera sufficiente l’obbligo quotidiano di firma.

È legittimo domandarsi se una misura più incisiva non sarebbe stata maggiormente coerente con le stesse premesse poste dal giudice. Ma questa è una critica all’adeguatezza della misura cautelare. Non dimostra che fosse illegittimo non convalidare il fermo, per il quale mancava secondo il Gip un concreto pericolo di fuga. E soprattutto non autorizza a raccontare che un giudice abbia rimesso in libertà l’indagato semplicemente perché aveva detto di essere dispiaciuto.

Il palpeggiamento contestato resta una violenza sessuale e sarà la giustizia a stabilirne responsabilità e pena. Al Gip spettava un’altra cosa: decidere se quell’uomo dovesse attendere il processo in carcere oppure potesse essere sottoposto a una misura meno afflittiva. La sua scelta può essere criticata, soprattutto dopo aver riconosciuto il rischio di reiterazione. Ma va criticata per ciò che contiene, non per ciò che le è stato fatto dire. E senza aggiungere al codice un’aggravante che non esiste: il passaporto bengalese.

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