Dynasty Agnelli, Elkann e il rebus (insidioso) della Dicembre
07:00 Martedì 15 Settembre 2026L'ordinanza che ammette Margherita come parte civile sul falso porta dentro il processo le carte della cassaforte di famiglia. Quattordici allegati, quattro versioni delle cessioni, originali da verificare e date contestate. I nodi da sciogliere e i rischi
La mezza vittoria di John Elkann sta in poche righe dell’ordinanza. Margherita Agnelli resta fuori dal procedimento per i reati fiscali e la truffa contestati al figlio, perché la giudice Irene Giani considera troppo debole il nesso tra quelle accuse e il danno morale lamentato dalla madre. Ma viene ammessa come parte civile per il falso contestato al commercialista Gianluca Ferrero e al notaio Remo Morone. Ed è proprio questo secondo filone a condurre alle carte della Dicembre, la cassaforte di famiglia da cui passa il controllo di Exor.
Nessuna quota cambia proprietario, nessuna cessione viene annullata e nessun falso è stato ancora accertato. Giani stabilisce soltanto che il danno prospettato da Margherita in relazione al falso è astrattamente risarcibile e presenta un collegamento sufficiente con il reato contestato per consentirle di stare nel procedimento. Nell’ordinanza compaiono espressamente la Declaratoria del 30 giugno 2021 e gli allegati R e S, che secondo la tesi di Margherita sarebbero stati utilizzati dagli Elkann anche nelle controversie successorie. Se davvero le abbiano procurato un danno, precisa la giudice, è questione di merito.
È da qui che occorre ripartire. Perché dietro quell’atto notarile c’è una storia assai più complessa, con documenti, iscrizioni, cancellazioni e nuovi depositi. E soprattutto una serie di interrogativi che l’ingresso di Margherita nel procedimento rende molto meno teorici.
Una società del 1984 iscritta nel 2012
La Dicembre Società Semplice nasce con un atto del 15 dicembre 1984, ma viene iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese soltanto il 19 luglio 2012, dopo un provvedimento del giudice del Registro del 27 giugno dello stesso anno.
Nove anni più tardi, il 30 giugno 2021, John, Lapo e Ginevra Elkann compaiono nell’atto ricevuto da Morone per dare conto delle modifiche intervenute nella società dalla sua costituzione fino a quel momento. È importante capire di che cosa stiamo parlando. Secondo l’analisi giuridica indipendente affidata dallo Spiffero, si tratta di un atto ricognitivo di parte: i tre fratelli ricostruiscono la storia societaria e rendono dichiarazioni che, proprio per la loro natura, possono avere valore contro chi le rende, ma non contro Margherita o altri soggetti estranei alla Dicembre. La questione si fa più complessa quando a quella Declaratoria vengono incorporati i documenti.
Quattordici allegati, undici scritture private
Gli allegati sono quattordici. Soltanto tre derivano da atti notarili; gli altri undici sono scritture private non autenticate e non registrate. Per queste ultime vengono utilizzate fotocopie, sulle quali Morone certifica che il documento è «copia conforme al documento a me esibito». Il primo luglio 2021 il notaio procede quindi all’iscrizione delle scritture nel Registro delle imprese.
Qui bisogna fare una distinzione essenziale, anche per non attribuire alla vicenda significati che non ha. Secondo l’analisi, Morone poteva legittimamente ricevere la Declaratoria richiesta dai fratelli Elkann. Nessuna norma glielo vietava. E poteva anche certificare che una copia fosse conforme al documento materialmente esibito. Il problema è un altro: quei documenti possedevano i requisiti necessari per essere iscritti nel Registro delle imprese?
Per le scritture relative alle modifiche di una società semplice, la ricostruzione giuridica individua, infatti, nel notaio che cura l’adempimento il soggetto chiamato a verificare le condizioni richieste: registrazione dell’atto, esistenza dell’originale e conformità della copia che viene depositata. E qui poche parole fanno molta differenza. Un conto è dire che una fotocopia è conforme “al documento esibito”. Altro è attestare che sia conforme all’originale. Se ciò che viene esibito è a sua volta una copia, la prima formula non risolve necessariamente la seconda questione.
Il Tribunale cancella, Morone deposita di nuovo
Margherita impugna le iscrizioni. Dopo un primo rigetto davanti al giudice del Registro, ricorre al Tribunale di Torino. Il 5 luglio 2022 il Tribunale accoglie parzialmente il reclamo e ordina la cancellazione delle iscrizioni delle scritture allegate alla Declaratoria perché «prive dei requisiti formali» previsti dalla normativa sul Registro delle imprese.
Sette giorni dopo accade qualcosa di importante. Il 12 luglio Morone procede nuovamente al deposito, ma cambia strada: anziché iscrivere soltanto le singole scritture, deposita quattordici volte, insieme a ciascun allegato, l’intero atto pubblico ricognitivo. La conseguenza, secondo l’analisi, è decisiva. Essendo l’oggetto del deposito un atto pubblico, il controllo del Registro delle imprese diventa essenzialmente formale, mentre la verifica della legittimità e dei requisiti dei documenti resta in capo al notaio.
Margherita impugna anche questa operazione, attraverso il suo legale Diego Trevisan, ma il reclamo viene respinto. Un rigetto che non risolve però il problema sottostante: proprio perché il nuovo deposito avviene attraverso l’atto pubblico, alla Camera di Commercio è preclusa la verifica sostanziale delle singole scritture, che resta affidata al pubblico ufficiale.
È qui che la sequenza del 2022 assume oggi un significato diverso: dopo che il Tribunale aveva rilevato l’assenza dei requisiti formali delle scritture, quali verifiche furono effettuate prima del nuovo deposito?
L’atto è legittimo, l’iscrizione è il problema
È probabilmente il passaggio più controintuitivo dell’intera vicenda. La formazione della Declaratoria era di per sé legittima, così come la certificazione di una copia come conforme al documento esibito al notaio. Diversa è la questione della sua successiva utilizzazione ai fini dell’iscrizione: quelle scritture non avrebbero potuto essere iscritte nel Registro delle imprese senza le necessarie verifiche sugli originali, sulla conformità delle copie e sull’avvenuta registrazione.
La distinzione è decisiva: non si discute della possibilità di mettere quelle dichiarazioni e quelle copie dentro un atto notarile. Si discute dei controlli necessari per farle entrare nel Registro delle imprese come documentazione della storia societaria della Dicembre. Ed è su questo terreno che potrebbe porsi anche una questione di responsabilità civile e deontologica del notaio, soprattutto qualora emergesse che un originale non esisteva o era stato contraffatto. È un’ipotesi, naturalmente, non una responsabilità accertata.
Quattro versioni, qual è l’originale?
Poi ci sono le carte trovate durante le perquisizioni. Nei fascicoli dello studio Morone, secondo la documentazione, sono state rinvenute quattro versioni diverse degli atti di cessione delle quote da Marella Caracciolo ai fratelli Elkann, quelli incorporati nella Declaratoria sotto le lettere O, P e Q. Quattro versioni non significano quattro falsi. Né provano che una cessione sia invalida. Ma aprono una questione difficile da aggirare: qual era l’originale?
E ancora: quale documento venne materialmente esibito a Morone? La presenza di più versioni fece sorgere dubbi sull’esistenza o sull’individuazione dell’originale? Domande tanto più rilevanti perché quei documenti riguardano passaggi delle quote attraverso i quali viene ricostruito l’assetto della Dicembre.
L’allegato incompleto
C’è poi il documento contrassegnato con la lettera M, relativo all’aumento del capitale sociale da 7.746.864 a 103 milioni di euro. Il documento utilizzato nella Declaratoria menziona quattro propri allegati che non risultano presenti nella copia. Non è la prova di un falso. Ma ripropone il medesimo interrogativo sotto un’altra forma: una copia priva di parti richiamate dal documento può essere considerata corrispondente integralmente all’originale? Ed è proprio la verifica degli originali, della loro esistenza e della loro corrispondenza con le copie depositate a diventare uno dei punti centrali.
Ancora più direttamente dentro l’imputazione finiscono gli allegati R e S. Sui documenti sarebbero state inserite a mano o mediante stampigliatura le presunte date di stipulazione. Chi le inserì? Quando? E su indicazione di chi?
Non sono domande costruite attorno a un dettaglio irrilevante. L’ordinanza della giudice Giani richiama espressamente la questione dell’allegato R e l’obiezione delle difese sull’effettiva incidenza della sua contestata retrodatazione sulla validità delle cessioni. La giudice non prende posizione: considera la questione appartenente al merito e dunque non utilizzabile, in questa fase, per escludere Margherita. Giani, quindi, non certifica alcuna retrodatazione. Ma conferma che la questione è ormai dentro il perimetro processuale.
Chi diede l’incarico a Morone?
Resta infine la genesi dell’intera operazione. Chi chiese a Morone di predisporre la Declaratoria? Direttamente John, Lapo e Ginevra? I professionisti che li assistevano nelle cause civili? Ferrero? Lo studio notarile, prima di predisporre l’atto o procedere alle iscrizioni, ebbe interlocuzioni con la Camera di Commercio? E, soprattutto, dopo la decisione del Tribunale del luglio 2022, chi decise di effettuare comunque un nuovo deposito con modalità diverse? Fu una scelta autonoma di Morone oppure venne richiesta dai clienti o dai loro consulenti?
Al momento non vi sono risposte e sarebbe scorretto suggerirle. Sono però domande che riguardano provenienza dei documenti, consapevolezza dei problemi formali e catena decisionale che condusse al secondo deposito.
Domande con una parte civile
Ed è qui che si torna alla decisione dell’11 settembre. Margherita non ha ottenuto il diritto di stare nel procedimento per i reati contestati personalmente al figlio John. Ma è stata ammessa proprio sul falso che investe la Declaratoria e alcuni dei documenti utilizzati per ricostruire gli assetti della Dicembre. Questo non le consegna una quota della società. Non rende invalide le cessioni. Non prova che Morone o Ferrero abbiano commesso il falso loro contestato. E neppure consente di anticipare quali conseguenze un eventuale accertamento penale potrebbe produrre nelle cause civili.
Cambia però una cosa concreta. Dove sono gli originali? Perché esistono quattro versioni? Quale vide il notaio? Chi aggiunse le date? Chi commissionò l’atto? Perché, dopo la cancellazione ordinata dal Tribunale, si procedette a un nuovo deposito e su iniziativa di chi?
Alla vigilia dell’udienza lo Spiffero aveva indicato proprio l’ammissione sul filone Morone come lo scenario potenzialmente più insidioso. È quello che si è verificato. La richiesta di danni contro John è rimasta fuori. Le carte della Dicembre sono rimaste dentro. E con loro tutte le domande che, da ora, Margherita potrà contribuire a portare nel processo.



