La Costituzione ambientale

Quasi in sordina il Parlamento ha modificato la Costituzione in due articoli inserendo la tutela dell’ambiente fra i principi fondamentali. Detta in sintesi sembrerebbe una buona cosa, ma approfondendo la questione nasce più di qualche dubbio. Intanto per una modifica dei principi fondamentali su cui si dovrà reggere tutta la futura legislazione italiana, non sarebbe stato male che si fossero aperti dei dibattiti e delle discussioni e ne fossero informati in cittadini.

Anche se il Parlamento ha raggiunto i due terzi nella votazione non sarebbe male prendere l’esempio svizzero e interpellare i cittadini con il voto in modo che possano esprimersi direttamente. Questo sarebbe un modo per far conoscere le modifiche e rendere la costituzione qualcosa di vivo e presente nelle coscienze degli italiani. Il tutto è stato fatto quasi di nascosto quando sui media si parlava solo di Covid e della crisi Ucraina. I più maligni, forse non sbagliando, hanno pensato che la modifica costituzionale sia stata fatta per poter attuare la famigerata transizione ecologica, che dietro tante belle parole imporrà nuove tasse e obblighi ai cittadini, che saranno più facili da giustificare con il dettato costituzionale.

Gli articoli modificati sono il 9 e il 41. Il primo fa parte dei principi generali, la parte che dovrebbe essere più immutabile della costituzione a cui è stato aggiunto il seguente comma: “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Una formulazione di principio che può sembrare abbastanza innocua, ma che in realtà può comportare grandi conseguenze. Il riferimento alle generazioni future, per quanto possa essere a prima vista un richiamo ragionevole, pone un’immediata domanda: è possibile comprimere i diritti della generazione attuale per favorire ipoteticamente le generazioni future? Una formulazione così generica, per quanto altisonante, potrebbe giustificare degli interventi legislativi che riducano diritti e libertà dei cittadini per non danneggiare le future generazioni, tanto non si potrà mai verificare se avremo reso migliori la vita delle generazioni future o semplicemente peggiorato quella attuale. Si pone nelle mani dello Stato una potente leva di intervento che potrà essere usata in modo arbitrario, tanto le conseguenze si vedranno nel futuro quando legislatore che ha deciso e cittadini che hanno subito non ci saranno più. La tutela degli animali diventa una riserva di legge nazionale a scapito del federalismo. Anche qui bisognerà verificare come sarà attuata, perché il territorio italiano è piuttosto vario e non può essere trattato allo stesso modo. Una popolazione animale in crescita in una zona potrebbe essere in diminuzione in un'altra e ovviamente non vanno trattati nello stesso modo i due casi e le decisioni potrebbero essere più efficaci a livello regionale.

L’altro articolo riguarda l’iniziativa economica privata, che in Italia è già compressa e adesso lo diventa ancora di più. L’articolo 41 già recitava che la legge poteva indirizzare l’iniziativa economica pubblica e privata verso fantomatiche esigenze sociali e adesso si inseriscono anche le esigenze ambientali. I più critici hanno evidenziato che l’iniziativa privata viene sempre più compromessa inserendo nuovi obblighi, trasformando l’Italia in una sorta di nuova Unione Sovietica. Il sospetto che la modifica sia stata introdotta per facilitare la creazione dei nuovi obblighi, derivanti dalla transizione ecologica, ha un qualche fondamento. Vorremo far notare come l’articolo, sia nella vecchia versione che in quella nuova, è piuttosto contradditorio. Da un lato si dichiara che l’iniziativa economica privata è libera, dall’altro si vincola a esigenze sociali e ora anche ambientali. Questa la contraddizione più evidente. Altra considerazione riguarda l’evidenza che l’iniziativa economica è per sua natura vincolata ad esigenze sociali: quella di trovare un modo per sbarcare il lunario di chi prende l’iniziativa. E cosa c’è di più “sociale” che cercare di lavorare e non pesare sulla collettività? Un’altra parte curiosa dell’articolo è quella in cui è scritto che l’iniziativa economica privata non debba “recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, che pare una cosa scontata. Qualunque attività umana e non solo quella che comunemente definiamo economica non deve arrecare danno ad altri, pertanto la formulazione dell’articolo sembra alquanto ridondante. Non resta che sperare che queste modifiche non vengano interpretate troppo a favore del potere dello Stato di imporre nuovi obblighi.

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