Il (presunto) corvo della Procura: accuse generiche, stop al processo
16:23 Martedì 27 Gennaio 2026Un investigatore imputato per diffamazione nei confronti del pm Colace e dell'ufficiale di pg Isacchini, il Tribunale di Milano ha ritenuto le contestazioni insufficientemente determinate, con una conseguente lesione del diritto di difesa. Il caso delle mail anonime
Accuse “generiche”, “indeterminate”, tali da produrre una “evidente lesione del diritto di difesa”. Non è una sfumatura lessicale, ma il cuore del provvedimento con cui il Tribunale di Milano ha imposto al pubblico ministero Giovanni Polizzi di rimettere mano al capo d’imputazione nei confronti di Giovanni Carella, l’investigatore privato indicato come il presunto “corvo” della Procura di Torino.
Carella, 35 anni, è imputato per calunnia, diffamazione e rivelazione di segreto nell’ambito di un filone che ruota attorno ai presunti dossieraggi collegati al cosiddetto “caso KeraKoll”, il colosso internazionale della malta. Secondo l’ipotesi accusatoria, tra il novembre 2022 e l’ottobre 2023 avrebbe redatto e fatto circolare dossier contro il pm torinese Gianfranco Colace, ’ex procuratore generale Francesco Saluzzo e il tenente colonnello dei carabinieri Luigi Isacchini. Al centro, in particolare l’attività inquisitoria e investigativa promossa da Colace, magistrato che nel frattempo è stato sanzionato da un provvedimento disciplinare da parte del Csm con la perdita di un anno di anzianità e con il trasferimento in altro distretto con funzioni giudicanti civili per la «negligenza o ignoranza inescusabile», in attesa del pronunciamento della Cassazione a cui lo stesso Colace si è appellato.
Dossier che, stando alla ricostruzione, sarebbero stati veicolati assieme ad altri soggetti non identificati tramite mail anonime inviate a diverse “autorità giudiziarie” e forze dell’ordine, nelle quali i destinatari venivano accusati di “numerosi reati”. Il tutto mentre lo stesso Carella era già indagato o imputato proprio per i presunti dossieraggi legati a KeraKoll.
È su questo impianto accusatorio che si è abbattuta, martedì pomeriggio, la decisione della decima sezione penale del Tribunale di Milano. La presidente Antonella Bertoja, insieme alle giudici Giovanna Taricco e Cristina Dani, ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dai difensori del detective, Mauro Anetrini e Mariangela Melliti del foro di Torino.
Il nodo, spiegato in udienza, sta nella struttura stessa del capo d’imputazione. Delle quattro mail attribuite a Carella, dal contenuto definito dalla giudice “complesso e articolato”, non è dato comprendere – così come formulata l’accusa – quali passaggi debbano essere considerati calunniosi, quali diffamatori e quali, invece, neutri. Una genericità che, secondo il collegio, costringe la difesa a “prendere posizione a 360 gradi su ogni frase” delle comunicazioni, senza che sia chiaramente delimitato l’oggetto dell’addebito penale. Da qui la qualificazione come “evidente lesione del diritto di difesa”.
Le mail in questione sarebbero partite da account ai quali gli investigatori sono risaliti: “raffaguari58@gmail.com”, “rguarini53@gmail.com” – indirizzi che richiamano il nome dello storico pm torinese Raffaele Guariniello – oltre a perlagiustizia@yahoo.come e pergiu62@yahoo.com. Comunicazioni anonime indirizzate a uffici giudiziari e forze di polizia, nelle quali venivano mosse accuse pesanti nei confronti di magistrati e ufficiali dell’Arma.
Il Tribunale ha così ordinato alla Procura di “integrare” e riformulare in modo puntuale il capo d’imputazione, fissando un termine perentorio al 10 marzo. Oltre quella data, in caso di inerzia del pm, scatterebbe la “nullità” del decreto che ha disposto il giudizio nei confronti di Carella. Il collegio avrebbe anche potuto scegliere una strada più radicale: restituire gli atti alla Procura dichiarando la nullità del procedimento. Non lo ha fatto richiamando un orientamento recente della Corte di Cassazione che mira a tutelare la “ragionevole durata del processo” ed evitare “indebite regressioni” dell’iter processuale.
Il procedimento, dunque, non si chiude ma si sposta su un terreno tecnico-giuridico decisivo: la riscrittura dell’accusa. Con un messaggio chiaro del Tribunale alla Procura: senza una contestazione specifica e analitica dei fatti ritenuti penalmente rilevanti, il processo non può reggere.


