"Intercettazioni illegittime, nessun errore scusabile": definitiva la sanzione per l'ex pm Colace
17:34 Martedì 07 Aprile 2026La Cassazione ha respinto i ricorsi del magistrato torinese e del gup Minutella, confermando i provvedimenti disciplinari per l'uso illegittimo delle captazioni ai danni dell'allora senatore Esposito. Non un errore tecnico, ma violazione grave e inescusabile
Non era una svista, e nemmeno un eccesso di zelo finito male. Con il rigetto dei ricorsi da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la vicenda che riguarda Gianfranco Colace e Lucia Minutella esce definitivamente dalla zona grigia delle interpretazioni e si colloca dove fin dall’inizio stava: nel campo di una violazione consapevole delle regole. Non lo dice un editoriale polemico, lo scrive la stessa sentenza, che conferma integralmente le sanzioni inflitte dal Consiglio Superiore della Magistratura e certifica la responsabilità disciplinare dei due magistrati torinesi. Confermate quindi le sanzioni disciplinari già inflitte dal Csm: per Colace la perdita di un anno di anzianità e il trasferimento al tribunale civile di Milano, per Minutella la censura.
È il sigillo finale su una vicenda che, dietro il nome quasi farsesco di “Bigliettopoli”, ha mostrato una stortura serissima: l’idea, tanto pericolosa quanto arrogante, che le garanzie costituzionali possano essere aggirate quando intralciano il passo dell’inchiesta. La parabola si chiude senza attenuanti. E lascia dietro di sé una domanda scomoda: quanto è sottile, e quanto è stato ignorato, il confine tra investigare e forzare la Costituzione?
Il verdetto finale: nessun errore scusabile
La sentenza è chiara fin dall’impostazione: non si tratta di un contrasto interpretativo, ma di una violazione già accertata e confermata. I fatti, scrive la Corte, erano “incontestati fra le parti”. E proprio per questo il cuore del giudizio si sposta sul significato giuridico di quelle condotte.
Il dato più pesante è nella qualificazione della responsabilità: non un errore, ma una “grave violazione di legge commessa da entrambi gli incolpati”, aggravata dal fatto che riguardava norme poste a tutela dell’equilibrio tra poteri dello Stato.
Il tentativo difensivo di trasformare tutto in una questione opinabile viene demolito. La Cassazione ribadisce che il tema non era come interpretare le intercettazioni, ma come trattarle una volta accertata la loro natura: “l’ufficio requirente non poteva in nessun caso avvalersi” di quelle intercettazioni. Una frase che vale più di qualsiasi commento.
Intercettazioni contro un parlamentare
Il caso nasce dall’indagine su Giulio Muttoni, ma si sposta rapidamente su Stefano Esposito, allora senatore. Le conversazioni captate sull’utenza di Muttoni coinvolgono il parlamentare e diventano progressivamente centrali nell’inchiesta. La sentenza ricostruisce con precisione il punto critico: quelle intercettazioni vengono inserite tra le fonti di prova senza autorizzazione parlamentare, “non precedute da autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza”.
Ma non è solo un problema formale. È un problema di tenuta del sistema democratico della rappresentanza. Perché, come ricorda la Corte, la normativa sulle intercettazioni dei parlamentari non tutela il singolo, bensì “l’autonomia e l’indipendenza delle Camere”. E dunque non è aggirabile con artifici interpretativi.
L’indagine cambia bersaglio
Il passaggio decisivo, su cui la Cassazione insiste, è quello già individuato dalla Corte costituzionale: da un certo momento in poi – indicato nel 3 agosto 2015 – l’indagine non è più solo sull’imprenditore Muttoni, che alla fine di un lungo calvario processuale ne uscirà assolto, ma anche su Esposito. Non serve che il parlamentare sia formalmente il bersaglio unico. Basta che diventi oggetto di attenzione investigativa: “la necessità dell’autorizzazione preventiva… si pone ogniqualvolta il parlamentare sia oggetto di attenzione”
Qui cade uno degli argomenti difensivi principali di Colace: non importa che l’indagine fosse diretta anche ad altri. Se il parlamentare entra nel mirino, le garanzie scattano. E invece, secondo la ricostruzione accolta in via definitiva, quelle garanzie non sono state rispettate. Il cuore della responsabilità disciplinare non sta nell’aver intercettato, ma nell’aver usato quelle intercettazioni. La Corte lo dice senza ambiguità: il pubblico ministero non poteva “indicare le captazioni come fonti di prova” e il giudice dell’udienza preliminare non poteva rinviare la questione ad altri, ma doveva decidere subito. E soprattutto chiarisce un principio che smentisce ogni difesa: “le intercettazioni… sono inutilizzabili e… si deve procedere… allo stralcio ed alla distruzione”. Non c’era quindi spazio per soluzioni intermedie. O si rispettava la procedura costituzionale, o si usciva dal perimetro della legalità. Colace e Minutella, secondo il giudizio ormai definitivo, hanno scelto la seconda strada.
L’“escamotage”: la frase che inchioda Colace
Tra i passaggi più duri della sentenza c’è quello che riguarda direttamente il pubblico ministero. La Sezione disciplinare – e la Cassazione lo richiama senza attenuarlo – descrive la condotta come parte di un disegno più ampio: “organicamente volta ad utilizzare l’attività di intercettazione come mezzo investigativo nei confronti del parlamentare”. E ancora, con una formula che pesa come un macigno: “appariva come un escamotage per aggirare i divieti posti dalla normativa speciale”. In sintesi, i due magistrati non potevano non essere consapevoli della forzatura.
Minutella: responsabilità attenuata, non esclusa
Diverso il giudizio sulla giudice Lucia Minutella, ma non per questo assolutorio. La Cassazione conferma la censura, sottolineando che la questione dell’inutilizzabilità era stata esplicitamente sollevata dalla difesa e che il Gup doveva affrontarla.
La sentenza ricorda che “nell’udienza preliminare la questione… deve essere decisa e non può essere rimessa”. Minutella non lo fa. E questo basta a integrare la responsabilità disciplinare. Le attenuanti – il contesto complesso, il confronto con colleghi – spiegano la misura della sanzione, non la eliminano.
Danno non solo giuridico, ma istituzionale
C’è un passaggio che fotografa il vero impatto della vicenda. La Corte richiama il fatto che le conversazioni siano state “immesse e mantenute in un circuito processuale molto ampio” con conseguente diffusione del loro contenuto. E aggiunge un elemento decisivo: “grave pregiudizio all’immagine della magistratura”. Non è solo una questione di norme violate. È una questione di fiducia. Quando una garanzia costituzionale viene aggirata, e il suo contenuto finisce nel circuito mediatico e processuale, il danno non si ferma al processo: investe la credibilità dell’istituzione.
Alla fine, ciò che emerge con chiarezza dalla sentenza è che questa non è una storia di tecnicismi mal gestiti. È una storia di limiti superati. La Cassazione chiude ogni spazio di ambiguità: le intercettazioni non erano utilizzabili, non potevano essere poste a base dell’accusa e dovevano essere espunte. E invece sono state utilizzate, valorizzate, mantenute nel processo.
Il risultato è quello che oggi è scritto nero su bianco: una violazione grave, inescusabile, confermata in via definitiva. E una lezione che dovrebbe essere elementare, ma che evidentemente non lo è stata: la forza della giurisdizione non sta nella capacità di arrivare comunque al risultato, ma nel rispetto rigoroso dei limiti che la Costituzione impone. Quando quei limiti diventano aggirabili, la toga smette di essere garanzia e diventa strumento. E a quel punto, la giustizia non è più giustizia.


