La Regione fa un buco nell'acqua: bocciata dalla Consulta la legge del Piemonte sul deflusso idrico
11:09 Martedì 28 Aprile 2026La Corte costituzionale cancella le norme con cui la giunta aveva provato ad allentare i vincoli sui prelievi dai fiumi per sostenere l'irrigazione. Lo scontro tra esigenze agricole e tutela ambientale. L'assessore Marnati non arretra e prepara una nuova mossa
Nella guerra sull’acqua la Regione Piemonte perde la prima battaglia. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittime le norme con cui la giunta Cirio aveva provato a introdurre deroghe al deflusso ecologico – cioè ai limiti sui prelievi dai fiumi – per garantire più acqua all’agricoltura, e ha bocciato anche la riduzione dei confini di alcune aree protette. Uno stop netto che pesa tanto sul piano giuridico quanto su quello politico, riportando la gestione della risorsa idrica entro i paletti della normativa statale ed europea, riaprendo lo scontro tra esigenze produttive e tutela ambientale.
Il cuore della vicenda è l’articolo 34, comma 2, e l’articolo 50 della legge n. 9 del 2025, con cui la Regione aveva tentato di ricalibrare le regole sul deflusso ecologico, cioè quella quota d’acqua che deve restare nei fiumi per garantire l’equilibrio degli ecosistemi. La norma rinviava l’applicazione al 31 dicembre 2026 e introduceva un criterio flessibile nei corsi d’acqua più esposti alla siccità, stabilendo che il deflusso «non può essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima».
Il braccio di ferro sul deflusso ecologico
Una scelta che, nella sostanza, apriva la strada a maggiori prelievi per l’irrigazione in una fase di crescente pressione sulle risorse idriche. Non a caso il provvedimento era stato sostenuto dal mondo agricolo e difeso dall’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati, convinto che una gestione più elastica fosse necessaria per non mettere in crisi produzioni d’eccellenza come il riso.
Il Governo ha però impugnato la legge ritenendo che la Regione avesse oltrepassato i propri confini. Secondo il ricorso, quella disposizione «consentirebbe di aumentare i prelievi sul singolo corso d’acqua» e violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, oltre al principio europeo di non deterioramento dei corpi idrici.
La Corte: tutela ambientale inderogabile
La Consulta ha condiviso questa impostazione, rilevando che la norma piemontese introduceva una modifica significativa e non giustificata dei criteri di gestione delle acque. Nella sentenza n. 57 di ieri, 27 aprile 2026, si parla esplicitamente di una «riduzione drastica e unilaterale dell’applicazione del deflusso ecologico», tale da consentire «un corrispondente aumento dei prelievi dai singoli corsi d’acqua».
I giudici sottolineano che una scelta di questo tipo non è stata preceduta da adeguate verifiche tecnico-scientifiche e si discosta dai criteri fissati dalla normativa statale ed europea, mettendo a rischio «il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale che il deflusso ecologico è volto a garantire».
Il punto centrale della pronuncia riguarda il riparto di competenze: la tutela delle acque rientra nella materia dell’ambiente, affidata allo Stato, e le Regioni possono intervenire solo per elevare il livello di protezione, non per ridurlo. Nel caso piemontese, invece, la disciplina introduceva standard meno rigorosi, incidendo sull’equilibrio del bilancio idrico e sulla qualità degli ecosistemi.
La riduzione delle aree protette
La sentenza colpisce anche l’articolo 50 della legge regionale, che ridefiniva la perimetrazione del Parco del Monte Fenera e dell’area contigua della fascia fluviale del Po. L’intervento, secondo la Corte, comportava una riduzione delle superfici sottoposte a tutela.
Anche qui la questione è di competenze e procedure. In presenza di un piano paesaggistico regionale elaborato congiuntamente da Stato e Regione, ogni modifica che incida sulla tutela deve passare attraverso un percorso condiviso. La scelta piemontese, invece, è stata considerata una «riduzione unilaterale delle aree soggette a tutela paesaggistica», in contrasto con le norme del codice dei beni culturali.
Le ragioni della Regione
Nonostante la bocciatura, la Regione non arretra. L’assessore leghista Marnati rivendica la scelta e ne chiarisce il senso politico: «Sapevamo che non era competenza esclusiva della Regione ma come dichiarai all’epoca volevamo e vogliamo portare l’attenzione su un problema che rischia di minare la produzione agricola d’eccellenza piemontese, in particolare quella di riso».
La linea è quella di continuare a cercare soluzioni che tengano insieme ambiente e agricoltura. «Continueremo a lavorare per tutelare il sistema irriguo e presenteremo l’emendamento che ci ha proposto Anbi e che si basa sulle specificità del territorio per fare sperimentazioni ad hoc», aggiunge l’assessore.
La strada dei “casi particolari”
È proprio sull’emendamento che si concentra ora la strategia della Regione. Dopo la bocciatura della norma generale, l’obiettivo è costruire un intervento più mirato, capace di muoversi all’interno del quadro normativo europeo e nazionale, colmando la lacuna regolatoria» e costruendo una disciplina capace di bilanciare esigenze ambientali e socio-economiche senza violare i principi europei.
La proposta si fonda sulla possibilità, prevista dalla direttiva sulle acque e recepita dal decreto legislativo 152 del 2006, di individuare condizioni specifiche in cui applicare criteri differenziati nella gestione del deflusso ecologico. Non si tratta più di una deroga generalizzata, ma della definizione di “casi particolari” che richiedono un trattamento diverso. In questo contesto, la Regione intende intervenire per riconoscere alcune situazioni peculiari del territorio piemontese. Si tratta, ad esempio, dei sistemi irrigui storici, che non sono solo infrastrutture ma elementi identitari del paesaggio e degli ecosistemi locali. Rientrano in questa logica anche le coltivazioni di pregio, come quelle risicole, che hanno un riconoscimento a livello europeo e un peso economico rilevante.
Un altro elemento centrale è rappresentato dai territori caratterizzati da deficit idrico ricorrente. Qui la proposta mira a distinguere tra eventi eccezionali e situazioni strutturali, sostenendo che le seconde non possono essere trattate con gli stessi strumenti delle emergenze temporanee. In questi casi, si punta a introdurre modalità di gestione del deflusso che tengano conto della continuità delle esigenze irrigue.
La costruzione normativa, tuttavia, è molto più vincolata rispetto al passato. La proposta prevede espressamente che ogni intervento debba rispettare condizioni precise, tra cui l’assenza di ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e la necessità di inserire le scelte nei piani di gestione del bacino. Si tratta quindi di un passaggio da una logica politica a una logica tecnico-pianificatoria, che richiede un supporto istruttorio solido e un coordinamento con le autorità competenti.
Leggi qui la nuova norma proposta
Il dossier Lago Maggiore
Nel frattempo, la partita si gioca anche su un altro piano, quello della gestione dei grandi bacini. La Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino del Po ha approvato la prosecuzione della sperimentazione sulla regolazione del Lago Maggiore, considerato un elemento strategico per l’equilibrio idrico del distretto.
Marnati sottolinea l’impatto concreto dell’intervento: «Alzando fino a 1,40 metri si riesce a garantire l’equivalente di un incremento immediato della disponibilità idrica tra 20 e 30 milioni di metri cubi». E aggiunge: «È una decisione storica che garantirà acqua ai campi nei mesi di crisi idrica», insistendo sulla necessità di sostenere un settore agricolo che «necessita di un adeguato apporto idrico» senza compromettere turismo e ambiente.
Un equilibrio ancora da trovare
La pronuncia della Corte costituzionale fissa un limite chiaro, ma non risolve il problema di fondo. La gestione dell’acqua, soprattutto in territori agricoli intensivi e sempre più esposti alla siccità, resta un terreno di tensione tra esigenze diverse.
La Regione dovrà ora muoversi entro confini più stretti, costruendo soluzioni compatibili con il quadro normativo nazionale ed europeo. Il confronto si sposta dalla legge “di rottura” a strumenti più complessi e tecnici, in cui ogni margine di flessibilità dovrà essere motivato e condiviso.
La questione, tuttavia, resta aperta: come garantire acqua sufficiente per l’agricoltura senza compromettere la salute dei fiumi. È su questo equilibrio, ancora instabile, che si giocheranno i prossimi passaggi.


