Gli "errori" della magistratura

Il 4 novembre 2021, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il testo del decreto legislativo sulla presunzione di innocenza, per recepire la direttiva Ue 2016/343, imponendo forti restrizioni alla comunicazione giudiziaria. Il decreto impone che il linguaggio utilizzato non debba rappresentare l’indagato o l’imputato come colpevole finché non intervenga una sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui le procure effettuino comunicazioni informative ai media sui processi in corso, il decreto legislativo impone che tali informazioni possano essere date solo tramite comunicati stampa istituzionali o conferenze stampa, e solo se necessarie alle indagini o per rilevanti ragioni di interesse pubblico. Qualora non ci si attenga a tale comportamento, la persona sottoposta a procedimento penale ha il diritto di richiedere la rettifica dell’informazione entro 48 ore e, in caso di inerzia o rigetto dell’istanza, di presentare ricorso al tribunale civile (articolo 700 c.p.c.) per ottenere l’immediata rettifica della dichiarazione, l’attribuzione di eventuali sanzioni penali e deontologiche a coloro che hanno dato l’informativa, siano essi magistrati o politici o altre autorità pubbliche, e il riconoscimento del risarcimento del danno subito.

In merito al decreto legislativo “sulla presunzione di innocenza” è intervenuto anche il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, in occasione della prima sentenza del maxi-processo Rinascita-Scott (maxi processo sulla 'ndrangheta vibonese in cui sono stati portati in giudizio 355 imputati di cui 91 con riti abbreviati). “Settanta presunti innocenti condannati“, ha commentato in modo provocatorio il dott. Gratteri riferendosi ai 91 imputati con rito abbreviato. Alla domanda se la nuova legge “sulla presunzione di innocenza” rischia di trasformarsi in un bavaglio per i magistrati, soprattutto quelli in prima linea in territori difficili, ha risposto: “A me non lega niente e non chiude la bocca. Sono una persona che non ha timore di niente e di nessuno, dico sempre quello che penso e se non posso dire la verità è perché non posso dimostrarla. Continueremo a parlare e a spiegare all’opinione pubblica, che ne ha diritto. Ancora in Italia non è stato negato il diritto di informazione della stampa”. In merito alla sentenza pronunciata, ha detto: “Questa di oggi è una sentenza importante, 91 imputati, 70 presunti innocenti condannati, 2 prescritti e 19 assolti. Ora certamente aspetteremo la lettura poi, con attenzione le motivazioni delle sentenze per capire se qualche assoluzione può essere rivista. Possiamo proporre appello….. Ritengo che il lavoro della procura sia stato confermato “alla grande” soprattutto perché molte delle 19 assoluzioni sono posizioni marginali, posizioni di non rilievo”.

In sintesi, per il dottor Gratteri il 77% di condannati (70 su 91) è l’indice del buon lavoro della Procura, ma, vista l’estrema criticità e delicatezza dell’attività che svolge la Procura al punto di decidere il percorso di vita futura di un individuo, il risultato avrebbe dovuto essere migliore e non con un’incidenza di errore del 23percento (ovvero i 19 assolti e i 2 prosciolti). Secondo le metodologie di “miglioramento continuo” il margine di errore sul risultato di un’attività ben svolta (6sigma) deve avere un livello di difettosità vicino allo 0,00034% (3,4 errori per milione), risultato che può essere ottenuto solo se viene fatto un buon lavoro durante tutto il processo organizzativo tra cui, in primo luogo, l’individuazione degli imputati da considerare (com’è possibile avere 19 posizioni di non rilievo a cui fare patire lunghi periodi di “gogna mediatico-giudiziaria”… e mi sembra che in questo caso, in cui la difettosità è del 23% (230.769 errori per milione, poco sopra il 2Sigma), ci siano ancora significativi margini di miglioramento. D’altra parte andreste a farvi operare da un chirurgo che ha un indice di errore del 23%?

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