Quant'è svilente il toto-presidente

Già sul finire del 2021, in vista della prossima scadenza del settennato di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica (2 febbraio 2022), sui media si è scatenato quello che in gergo viene definito toto-presidente. Mattarella ha più volte ribadito, in modo ufficiale, la non disponibilità a una riconferma e, adesso che la scadenza si avvicina, tutti i giorni su tutti i media, soprattutto televisivi, oltre al tormentone Covid-19 si è aggiunto il tormentone toto-presidente.

Certamente l’elezione del nuovo Capo dello Stato è importante, ma ridurla a “caciara” da talk show non mi pare rispettoso né per la suprema carica istituzionale né per i cittadini. Vorrei soffermarmi su qualche riflessione di carattere tecnico-costituzionale. La nostra “Carta Costituzionale Titolo II - Il Presidente della Repubblica” stabilisce (Art. 83) che “il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”. Art. 84: “Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge”. Art. 85: “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica”. Art. 86: “Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione”. Art. 87: Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”. È interessante, per giudicare l’oggi, vedere quello che è successo dal 1948, ovvero dall’elezione del primo presidente della Repubblica italiana, Enrico De Nicola, sino all’ultimo, Sergio Mattarella, nel 2015.

I presidenti eletti furono: 1948-1948 Enrico De Nicola (Pli); 1948-1954 Luigi Einaudi (Pli); 1955-1962 Giovanni Gronchi (Dc); 1962-1964 Antonio Segni (Dc); 1964-1970 Giuseppe Saragat (Psdi); 1971-1978 Giovanni Leone (Dc); 1978-1985 Sandro Pertini (Psi); 1985-1991 Francesco Cossiga (Dc); 1992-1998 Oscar Luigi Scalfaro (Dc); 1999-2006 Carlo Azeglio Ciampi (Indipendente); 2006-2013 Giorgio Napolitano (Pd); 2015-oggi Sergio Mattarellla (Pd).

Come si può incontrovertibilmente osservare, ad eccezione di Ciampi, tutti gli altri erano autorevoli politici appartenenti a partiti che sedevano in Parlamento. È quindi “singolare” che oggi autorevoli esponenti di alcuni partiti politici non si limitino a esternare la loro preferenza o non preferenza sugli ipotetici candidati al ruolo di Capo dello Stato, ma che stiano assegnando vere e proprie patenti di idoneità creando nuovi requisiti non sanciti dalla Costituzione della repubblica Italiana.

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