Parco della Salute, chi paga le bonifiche?

Lettera aperta dei Radicali al commissario Corsini

Nell’esprimere il nostro sincero apprezzamento per il lavoro del commissario Corsini al “Parco della Salute”, vorremmo fornire un ulteriore elemento di informazione relativo alla questione dei costi delle bonifiche dei terreni e delle falde inerenti all’opera.

Con una pec inviata il 15 luglio 2022 agli assessori regionali Chiara Caucino (Legale) e Andrea Tronzano (Patrimonio) e per conoscenza all’assessore alla Sanità e al direttore generale dell’Aou Città della Salute e della Scienza di Torino – si invitava l’amministrazione regionale “… a richiedere al settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica della Direzione della Giunta Regionale un parere giuridico sulla possibilità di rivalsa sia della Regione Piemonte (proprietaria dell’area relativa alla Sede Unica) sia dell’Aou Città della Salute e della Scienza di Torino (proprietaria dell’area dove dovrà sorgere il Parco della Salute), nei confronti del responsabile dell’inquinamento dei suoli e delle falde acquifere delle aree suddette, ai sensi dell’art. 253, comma 4, del Codice dell’Ambiente, e/o nei confronti della parte venditrice dell’ex area Fiat Avio, ai sensi di quanto contenuto nel contratto di compravendita del 15/07/2004 (vedi secondo link in calce), a pagg. 9 e seguenti: “… omissis ... la parte venditrice, in coerenza con l’attuale destinazione industriale dell’immobile oggetto della compravendita, si obbliga ad eseguire, secondo la migliore tecnologia disponibile, a propria cura e spese e secondo le previsioni di cui al D. Lgs. n. 22/97 ed al D. M. n. 471/99 solo ed esclusivamente: a) le opere di bonifica necessarie per il rispetto dei limiti di accettabilità previsti per la destinazione d’uso industriale (Tabella 1B del citato D. M. 471/99) o, in alternativa, le opere di bonifica industriale con misure di sicurezza di cui all’art. 5 del D. M. n. 471/99 e, ciò, per la porzione dell’area destinata ad essere oggetto di cessione alla Città di Torino… omissis …; b) le opere di bonifica per il rispetto dei limiti di accettabilità previsti per la destinazione d’uso industriale (Tabella 1B del citato D. M. 471/99) per la rimanente porzione dell’area. Le opere di bonifica di cui al comma che precede comprendono anche la bonifica della falda e l’eventuale bonifica bellica… Resta ferma la totale estraneità della parte venditrice a ogni responsabilità derivante dalla presenza di inquinanti sull’immobile oggetto del contratto … Le parti convengono espressamente che ogni eventuale determinazione, da chiunque assunta, rispetto al progetto denominato “Città della Salute”, diversa da quanto previsto in premessa, in nessun caso potrà produrre effetto alcuno sul presente contratto (e su ciascuno dei patti ed obblighi nello stesso contenuti, ivi compresa la determinazione del prezzo… omissis ...”.

A oltre 18 mesi dall’invio della nostra PEC non abbiamo avuto dall’amministrazione regionale alcun riscontro, neppure per mera cortesia istituzionale. Eppure, ci sembra che l’approfondimento giuridico da noi richiesto, seppure a quasi vent’anni di distanza dal contratto citato, sia ancora pienamente giustificato, necessario ed urgente. Saremo lieti se Lei e i suoi uffici dedicherete un po’ del vostro tempo prezioso all’esame del succitato contratto di compravendita e degli oneri relativi.

Rimanendo in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro e rimanendo a disposizione per un eventuale approfondimento, inviamo distinti saluti

*Igor Boni (presidente Radicali Italiani), Giulio Manfredi (Giunta Radicali Italiani)

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