Il pericolo di fare impresa

“Fallimenti sospetti” è il titolo dell’articolo dello Spiffero nel quale si dà notizia che il dottor Ciro Santoriello, pubblico ministero della procura di Torino, ha emesso un ordine di custodia cautelare ad Andrea Mastagni, imprenditore del gruppo Mastagni, e, a sorpresa, un avviso di garanzia per concorso in bancarotta al torinese Stefano Ambrosini, professore di diritto societario e fallimentare presso l’ateneo di Torino e avvocato altamente specializzato in procedure di salvataggio di aziende. Secondo la procura di Torino il professor Ambrosini, consulente di alcune aziende del gruppo Mastagni, nella procedura concorsuale, predispose il “piano di concordato” senza prestare attenzione alla fattibilità, nascondendo i dati sulle effettive risorse dell’impresa. Nel 2015 il Piano di Concordato predisposto dal professore torinese, però, era stato positivamente valutato non solo dall’attestatore preposto ma anche dal commissario giudiziale e dallo stesso tribunale fallimentare.

Non sarebbe serio, senza studiare le carte e senza avere una adeguata preparazione sulla gestione di impresa, stabilire nel merito le colpe e le ragioni delle parti. Descrivendo il “processo”, attraverso la rappresentazione logica del metodo delle “Reti di Petri” (tutto più logico con le Reti di Petri), però, si possono individuare i punti cruciali.

Gli attori in gioco sono: ATT1 Stefano Mastagni: imprenditore da tre generazioni, è un professionista di ristrutturazioni aziendali. Collabora con Banche, Fondi d’investimento, avvocati e commercialisti come esperto e consulente per gestire la crisi delle aziende. Le aziende del Gruppo Mastagni implicate sono: Piemonte Printing (fallimento dichiarato il 12-02-2015) e Nuova Sebe (fallimento dichiarato il 26-07-2016). Il passivo è stato quantificato in circa 40 milioni di euro.

ATT2 Stefano Ambrosini: professore ordinario di diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro”, dove insegna diritto fallimentare e diritto bancario, è docente di diritto della crisi d’impresa presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli (Luiss) di Roma. Dal 2005 ad oggi ha ricoperto la carica di commissario giudiziale in oltre 40 concordati preventivi, su nomina dei Tribunali, di quasi tutta Italia e nei settori merceologici più disparati (sanitario e farmaceutico, manifatturiero, costruzioni e grandi lavori -Astaldi SpA-, energia, moda -Borsalino SpA-, trasporti e infrastrutture, partecipazione pubblica -Porto di Imperia-, ecc.) adoperandosi per la salvaguardia dei creditori e, per quanto possibile, dell’integrità dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali. Nel corso degli anni, inoltre, è stato, di diverse società, commissario straordinario (Bertone, Consorzio ASA, Alitalia Linee Aeree Italiane SpA, Tirrenia, ecc.) e commissario liquidatore (Aerolinee Itavia SpA, Siciet SpA, Smet Srl, Società Italiana Oleodotti Gaeta, ecc.).

ATT3 Commissario giudiziale: è un organo della procedura di concordato preventivo. Il suo compito è quello di eseguire un esame puntuale e approfondito a proposito della proposta concordataria che viene formulata dal debitore e che dovrà poi essere accettata o rifiutata dai creditori. Sta al commissario giudiziale, per esempio, rilevare se le condizioni di fattibilità del piano sono cambiate o se ci sono delle criticità di cui è bene tenere conto.

ATT4 Attestatore: professionista indipendente che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano di risanamento messo in atto per fare fronte all’esposizione debitoria dell’impresa. L’attestatore ha un ruolo di garanzia e mediazione tra il piano industriale elaborato per fronteggiare e risolvere criticità aziendali e i vari soggetti coinvolti, come ad esempio creditori, istituti di credito, autorità giudiziaria.

ATT5 Tribunale fallimentare: organo “deputato a garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura fallimentare, deve certamente esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo concernente la congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio”. In sostanza a quest'organo spettano soprattutto funzioni di gestione e amministrazione. Ogni qualvolta è chiamato a intervenire, il Tribunale pronuncia in composizione collegiale e i suoi provvedimenti assumono la forma del decreto. I decreti sono reclamabili in Corte d'Appello e contro i decreti di natura decisoria (non meramente ordinatoria) si può promuovere ricorso straordinario per Cassazione.

ATT6 Ciro Santoriello: magistrato requirente (pubblico ministero) presso la Procura di Torino, componente dei gruppi di lavoro Diritto Penale dell’Economia e Tutela del consumatore ed infortuni sul lavoro. Dal 1 agosto 2016 è coordinatore, nella Procura di Torino, del Gruppo di Diritto Penale dell’Economia. Nell’ambito della Magistratura è stato componente della commissione per la formazione dei magistrati per la Corte d’Appello di Torino per gli anni 2003-2005/2014-2016/2016-2018.

ATT7 Giudice per le indagini preliminari (Gip): è un soggetto del procedimento penale italiano ed Interviene nella fase delle indagini preliminari, a garanzia della legalità delle stesse.

Il Processo si sviluppa come segue: TRN1 Richiedere consulenza per attivare procedura concorsuale. Attori: ATT1-Mastagni ATT2-Ambrosini. Mastagni ingaggia Stefano Ambrosini per assisterlo nella richiesta di concordato preventivo. Il concordato preventivo è una procedura concorsuale del diritto fallimentare italiano (Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), cui può ricorrere un debitore, per tentare il risanamento attraverso la continuazione dell'attività, l’eventuale cessione dell'attività a un soggetto terzo oppure per liquidare il proprio patrimonio e mettere il ricavato al servizio dei crediti, evitando così il fallimento. Il debitore (imprenditore individuale, società, associazione, ecc.) può chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo solo se: esercita un’attività commerciale, versa in uno stato di crisi o di insolvenza, supera almeno una delle soglie di fallibilità indicate dalla legge (art. 1 L.Fall.). Al fine di tutelare i terzi, il legislatore impone al debitore di corredare la domanda con documenti che permettano di effettuare una attendibile e corretta valutazione circa l'opportunità o meno di ricorrere al concordato preventivo, accompagnati da una relazione di un professionista che certifichi con chiarezza la regolarità dei dati forniti e la fattibilità del piano in base a quanto stabilito dall'articolo 161 l. fall. (bilancio, relazione estimativa delle attività dell’impresa, elenco di tutti i diritti reali o personali dei titolari all'interno dell'azienda, relazione con il valore di tutti i beni riferibili all'imprenditore e i nomi degli eventuali creditori dei soci a responsabilità illimitato, ecc.).

TRN2 Predisporre piano di concordato. Attori: ATT2-Ambrosini. Ambrosini prepara il Piano di concordato da presentare al giudice. TRN3 Esaminare piano di concordato. Attori: ATT3 Commissario Giudiziale ATT4 Attestatore (Filippo Boggi) Il Commissario giudiziale e l’attestatore effettuano tutti i dovuti controlli sul piano di concordato presentato e danno parere favorevole TRN4-Emettere giudizio Attori: ATT5-Tribunale fallimentare Il Tribunale fallimentare, visti tutti i verbali prodotti dalle precedenti transizioni, accetta il piano di concordato. Anno 2015. TRN5-Riesaminare il piano di concordato Attori: ATT1-Mastagni ATT2-Ambrosini ATT4-Attestatore (Boggi) ATT6-Ciro Santoriello Nel 2020, 5 anni dopo l’accettazione da parte del tribunale fallimentare, il Procuratore della Repubblica Ciro Santoriello ritiene opportuno aprire una indagine sul piano di concordato presentato, emettendo un ordine di custodia cautelare ad Andrea Mastagni e un avviso di garanzia per concorso in bancarotta verso Ambrosini e Boggi chiedendone la sospensione dalla loro attività professionale. Santoriello richiede quindi l’autorizzazione a procedere. TRN6-Esaminare la richiesta di autorizzazione a procedere Attori: ATT7-Giudice per le indagini preliminari (GIP) Il GIP non convalida la richiesta di sospensione dall’attività professionale di Stefano Ambrosini e di Filippo Brogi perché non si ritiene esistano sufficienti elementi di colpevolezza. La richiesta è stata respinta con un’ordinanza di quasi 40 pagine, che potrebbe minare tutto il castello delle ricostruzioni degli inquirenti.

Come non essere d’accordo con quanto poi affermato dal professor Ambrosini: “oggi, anche per qualificati professionisti, assistere le imprese in crisi è diventata in Italia una attività ad alto rischio a causa del tasso di inciviltà giuridica che ha raggiunto livelli inimmaginabili solo pochi anni fa”. Purtroppo nel Belpaese, a incorrere in azioni penali, rischiano seriamente non solo i professionisti ma anche gli Imprenditori, gli azionisti e gli amministratori. L’Italia è un Paese per lavoratori dipendenti e soprattutto dipendenti dello Stato dove, a meno di furti ed omicidi sul lavoro, il rischio giudiziario è nullo perché nulle sono le assunzioni di responsabilità societarie. Se venissero a mancare le persone che si assumono responsabilità imprenditoriali e aziendali l’unico datore di lavoro sarebbe, come nelle economie pianificate di tipo comunista, lo Stato! Ai cittadini basta saperlo per decidere del loro futuro.

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