GIUSTIZIA

La Corte dei Conti contraddice la Procura: Parcolimpico privato, cade l'accusa di danni erariali

La sentenza dei giudici contabili smonta la tesi sulla natura pubblica degli enti che hanno gestito il post-olimpico di Torino 2006. Difetto di giurisdizione, nullità dell’atto di citazione e prescrizione: crolla l'impianto accusatorio che addebitava 17 milioni agli amministratori - DOCUMENTO

Nessun danno erariale, ma soprattutto una sentenza che nel qualificare Parcolimpico ente di diritto privato mina l’impianto accusatorio della Procura di Torino nella parte in cui contesta la turbativa d'asta. La Corte dei Conti ha bocciato l’accusa di una presunta responsabilità amministrativa e contabile per l’incuria, l’inerzia e la lacunosa gestione delle opere di Torino 2006 nel periodo post-olimpico, motivando la sentenza con difetto di giurisdizione, nullità dell’atto di citazione e prescrizione. Inoltre, per ben 52 volte i giudici contabili usano la parola “privato” riferendosi a Parcolimpico e alla Fondazione XX marzo, anche nel scegliere un partner di diritto privato: i rapporti tra i vari soggetti sono regolati da contratti privatistici.

Si tratta di un’inchiesta che presumeva danni erariali per oltre 17 milioni di euro, coinvolgendo alcuni politici locali e amministratori ed ex, a seconda degli anni in contestazione, della Fondazione XX marzo e del Parcolimpico. La Cort – presidente Marco Pieroni, estensore Luigi Gili, consigliere Giuseppe Mezzapesa – ha dunque accolto le tesi dei difensori, tra cui Riccardo Montanaro. La sentenza depositata ieri dichiara “il difetto di giurisdizione sulle domande, proposte da parte attrice, nei confronti di Parcolimpico srl, per essere fornito di giurisdizione il giudice ordinario” essendo un ente privato.

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Dichiara inoltre “il difetto di giurisdizione sulle domande proposte da parte attrice nei confronti di Daniele Donati, Roberto De Luca, Giulio e Giuseppe Muttoni, Paolo Bellino, Giuseppe Ferrari, Giorgio Giani, per essere fornito di giurisdizione il giudice ordinario”. I giudici rigettano poi “la domanda attorea nei confronti di Francesco Avato, Andrea Bairati, Sergio Bisacca, Piero Gros, Angiolino Mastrullo, Pierpaolo Maza, Valter Marin, Mauro Meneguzzi, Renzo Mora, Tiziana Nasi, Luca Pancalli, Giuseppe Rinalduzzi, Flavio Roda, Carlo Tango, Elda Tessore, Giorgio Viglino, per intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile”. Si “dichiara inammissibile l’odierno atto di citazione, per nullità dello stesso”, accogliendo quindi l’eccezione dei legali di “Giuseppe Ferrari, Marco Bellion, Sergio Anesi, Francesco Avato, Carlo Barbieri, Franco Capra, Valter Marin, Pietro Marocco e Luca Salvai”. Viene specificato infine che l’inammissibilità della citazione, “non preclude al pubblico ministero la riproposizione dell’azione”, che però alla luce del pronunciamento pare piuttosto problematica.

L’azione della Procura della Corte dei Conti del Piemonte che aveva indagato sul presunto danno erariale legato alla gestione del patrimonio post-olimpico degli impianti sportivi di Torino 2006 “è stata tanto clamorosa mediaticamente, quanto violenta e, sentenze alla mano, irragionevolmente infondata per chi ha dovuto patirla: un sequestro finanziario e patrimoniale integrale ai danni della società Parcolimpico stl e di tutti i suoi amministratori e procuratori dal 2010 al 2020”. È il commento della società Parcolimpico alla bocciatura delle accuse da parte della sezione Giurisdizionale della stessa Corte dei Conti. “Al termine di quasi due anni di procedimento – si legge in una nota – la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti ha sancito, in modo articolato quanto netto, il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti medesima sulla società e sui suoi amministratori e procuratori, esplicitando la natura indiscutibilmente e inequivocabilmente privata di Parcolimpico. Tutto questo poteva sembrare evidente, o quantomeno facilmente desumibile da atti e documenti nella disponibilità degli inquirenti, che invece, come peraltro fanno da quasi un decennio anche alcuni esponenti torinesi della Procura della Repubblica, si sono arroccati in un teorema che presupponeva una natura pubblica di Parcolimpico e un 'rapporto di servizio indiretto' nei confronti della pubblica amministrazione da parte di amministratori e manager, che la sentenza di ieri ha dichiarato totalmente infondato”. Una sentenza “che fa, si spera, chiarezza in modo circostanziato – prosegue la nota di Parcolimpico – ma che in ogni caso non ripristina il grave danno di immagine subito dalla società e dai suoi rappresentanti presenti e passati (Roberto De Luca, Daniele Donati, Giulio e Giuseppe Muttoni, Giorgio Giani, Paolo Bellino), così come peraltro da tutte le altre persone coinvolte. E nemmeno restituisce le varie centinaia di migliaia di euro spese in assistenze legali, risorse sottratte evidentemente alle disponibilità diversamente destinabili alla gestione, e quindi alle attività di mantenimento, utilizzo, sviluppo, rinnovamento tecnologico ben più utili ai siti olimpici e alle ricadute degli eventi sulla collettività”.

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