PIEMONTE ALLE URNE

Regionali, liste a rischio cancellazione

Per effetto della sentenza del Tar che ha ha annullato l’atto di proclamazione degli eletti del 2010, i collegamenti dichiarati dai capigruppo sarebbero illegittimi. Una situazione che mette in ansia soprattutto Forza Italia e apre le porte a contenziosi legali

Nel gergo burocratico-politico si chiamano “collegamenti” e sono gli artifizi che consentono ai partiti di presentare liste senza raccogliere le firme, purché “apparentate” ai gruppi consiliari di Palazzo Lascaris. Ma proprio questa procedura, definita in una delle ultime riunioni della conferenza dei capigruppo, quella di venerdì 18 aprile scorso, potrebbe essere illegittima, al punto da compromettere la regolarità della tornata elettorale: alcune formazioni si vedrebbero escludere dalla competizione e, addirittura, sarebbe a rischio l’esito del voto del prossimo 25 maggio. Una situazione che, a giudizio di alcuni esperti azzeccagarbugli, trarrebbe origine dalla celebre sentenza del Tar con la quale i giudici amministrativi hanno dichiarato nulla la proclamazione degli eletti il 28 e 29 marzo 2010 e dei loro atti. Detta in sintesi: se sono decaduti come posso autorizzare i collegamenti?

 

L’esenzione, insomma, non avrebbe fondamenti. Con la sentenza n. 66 del 15 gennaio 2014 il Tar Piemonte ha annullato l’atto di proclamazione degli eletti e gli ulteriori atti presupposti relativi alle elezioni amministrative regionali svoltesi il 28 e 29 marzo 2010. In particolare la sentenza n. 397/14 (detta del giudizio di ottemperanza), ha così statuito: “L’annullamento dell’elezione ha determinato il venire meno con efficacia ex tunc dello stesso titolo di investitura degli organi elettivi [..]. Per tale motivo, l’annullamento dell’elezione regionale è stato disposto da questo Tribunale ai fini della rinnovazione della competizione elettorale”. Inoltre viene anche specificato che nelle occasioni in cui l’elezione è conseguente alla scadenza naturale o a dimissioni del presidente “afferiscono ad organi legittimamente eletti e in carica, mentre nel caso di annullamento giurisdizionale dell’elezione si determina, come detto il venir meno dello stesso titolo di investitura dell’organo elettivo con efficacia retroattiva”.

 

In più, come è noto, nel periodo successivo all’annullamento la Corte Costituzionale prevede che gli organi decaduti possano compiere i soli atti connotati da indifferibilità ed urgenza. Si tratta del delicato tema della “prorogatio”, sulla quale comunque la Corte Costituzionale si è ampiamente pronunciata con la sentenza n. 68 del 2010, con la quale annullò l’emanazione di due leggi della Regione Abruzzo. Ad avviso della Corte, infatti, “è evidente che la generale e generica affermazione della proroga, per il lungo periodo elettorale, di tutti gli organi regionali, senza la previsione di alcun limite sostanziale o procedimentale, urta con la ratio dell’istituto della prorogatio come punto di bilanciamento fra il principio di rappresentatività e quello della continuità delle istituzioni”. I provvedimenti impugnati sono pertanto illegittimi, visto che nel lasso di tempo successivo allo scioglimento “il Consiglio regionale non ha provveduto a selezionare le materie da disciplinare in conformità alla natura della prorogatio, limitandole ad oggetti la cui disciplina fosse oggettivamente necessaria ed urgente; né dai lavori preparatori risulta che siano state addotte specifiche argomentazioni in tal senso”. Similmente la Corte Costituzionale aveva già statuito nella sentenza, 5 giugno 2003 n. 196.

 

Non era e non è invece regolato il caso di annullamento delle operazioni elettorali dopo l’elezione del Consiglio: tanto è vero che, quando si verificò questa ipotesi nel Molise, il Governo, invocando il carattere necessario dell’ente, con la conseguente necessità di assicurare il compimento degli atti improrogabili, nel silenzio dello statuto regionale, non ancora adeguato ai principi della legge cost. n. 1 del 1999 (così implicitamente riconosciuto fonte competente in materia) e i “poteri residuali del Governo”, in base ad un “principio generale dell’ordinamento che attribuisce al Governo un potere di intervento per assicurare l’adempimento degli obblighi attinenti a interessi di rilievo costituzionale”, ebbe a disporre che la Giunta e il Presidente, la cui elezione era stata annullata, provvedessero “agli atti urgenti e improrogabili sino alla proclamazione del nuovo consiglio e del presidente della Regione” (d.p.R. 16 luglio 2001, recante “Disposizioni per assicurare il compimento di atti urgenti e improrogabili da parte della Regione Molise”: la motivazione è contenuta nel preambolo del decreto).

 

Sempre in Molise a seguito dell’annullamento delle elezioni 2011, il Governo ha disposto prima la sospensione e poi la definitiva non attribuzione dei rimborsi elettorali. Sempre in tempi recenti la stessa Regione Piemonte ha negato, su istanza del capogruppo di Forza Italia Luca Pedrale la possibilità di considerare (per i conseguenti benefici pensionistici e di indennità) che i consiglieri eletti nel 2010 non lo siano mai stati. Pertanto se tutti sono concordi nell’affermare che questa legislatura non v’è mai stata e che gli organi sono travolti dall’annullamento della proclamazione degli eletti quindi anche la costituzione dei gruppi, della conferenza dei gruppi, ecc, sono “fantasmi”.

 

Possiamo definire un atto indifferibile il collegamento dei gruppi? Quale senso giuridico ha collegare i gruppi regionali decaduti a nuove liste provinciali? Forse i capigruppo regionali dimenticano che le esenzioni delle sottoscrizioni non sono valide? Fanno finta di non sapere che il 26 aprile la documentazione sarà vagliata attentamente dai magistrati delle commissioni elettorali? Fingono di non ricordare che tutti gli eventuali ricorsi verranno esaminati nelle successive 48 ore proprio dal Tar Piemonte (che certo non potrà smentire se stesso)? Forse alcuni capigruppo che per lo più non saranno ricandidati o giammai rieletti abbiano deciso di agire in danno ai loro carnefici? Chissà. Allo stato attuale è certo che l’unica esenzione certa e indiscutibile prevista dalla Legge Regionale 29 luglio 2009 n. 21 è la sola lettera A ma limitatamente a quei soggetti che hanno avuto eletti al Parlamento italiano o europeo. Certamente non è giuridicamente possibile per le commissioni elettorali o per il Tar, ammettere l’esenzione per partiti che hanno conseguito eletti in una consultazione elettorale annullata, o in base al collegamento con Gruppi Regionali costituiti in seguito ad una convalida di eletti poi annullata. Peraltro l’ammissione di queste liste potrebbe inficiare anche questa elezione. Il rischio per il neo presidente della Regione Piemonte sarebbe quello di trovarsi nei prossimi mesi e anni nuovamente preda di un vortice processuale dagli esiti imprevedibili. Ben faranno pertanto le commissioni elettorali a non ammettere dette liste.

 

Le dichiarazioni presentate sono queste:  il gruppo Per la Federazione-Sinistra Europea per “L’Altro Piemonte a Sinistra”, Nuovo Centrodestra per “Ncd-Udc”, Lega Nord Piemonte Padania per “Lega Nord Basta Euro”, Moderati per “Moderati per Chiamparino”, Progett’Azione per “Destre Unite Pichetto”, Forza Italia per “Forza Italia Berlusconi per Pichetto”, Fratelli d’Italia per “Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale”, Partito Democratico per “Chiamparino Presidente”, Pensionati con Cota per “Partito Pensionati”, Verdi Verdi-L’Ambientalista per Cota per “Verdi Verdi”, Unione di Centro per “Ncd-Udc”. Quali sono i partiti che rischiano di più? Certamente non Pd, Scelta Civica, FdI, Sel, Ncd-Udc, M5s. Uno su tutti emerge, privo di eletti con il proprio contrassegno alle elezioni Europee 2009 e Nazionali 2013: Forza Italia. Comunque a tutto c'è rimedio: sarà sufficiente portare le firme (vere stavolta!).